Art. 2.
      Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e disposizioni in materia di piano
         generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

  1.  All'articolo  5  del decreto del Presidente della Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "In  relazione  al trasferimento alle province autonome di Trento e
di  Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma,
lettera  e),  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio
1973,  n.  115,  le  province stesse esercitano tutte le attribuzioni
inerenti  alla  titolarita'  di tale demanio ed in particolare quelle
concernenti   la   polizia   idraulica   e   la  difesa  delle  acque
dall'inquinamento,  fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente  decreto  e  dal  decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 1977, n. 235.";
    b) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le  province  di  Trento  e di Bolzano provvedono, ciascuna per il
proprio  territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed
alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi.";
    c) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  "Le  province  possono  avvalersi del Registro italiano dighe (RID)
per  l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la
vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti
ai  concessionari  con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere
di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza
o  che  determinano  volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di
metri  cubi.  Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza e
che  determinano invasi di volume superiore a 1.000.000 di metri cubi
le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo
caso  si  osserva altresi' la normativa tecnica statale relativa alla
progettazione e alla costruzione.";
    d) i commi terzo e quarto sono sostituiti dai seguenti:
  "Il  piano  generale  per  l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche
previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
31  agosto  1972,  n.  670, vale anche, per il rispettivo territorio,
quale  piano  di  bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori
pubblici  nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale
delle  relative  autorita'  di  bacino  di  rilievo  nazionale, ed il
presidente  della provincia interessata assicurano, mediante apposite
intese,   il   coordinamento  e  l'integrazione  delle  attivita'  di
pianificazione  nell'ambito  delle  attribuzioni  loro  conferite dal
presente  decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della
definizione  della  predetta  intesa il Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale  interessati,  assicura,  attraverso opportuni strumenti di
raccordo,  la  compatibilizzazione  degli  interessi  comuni  a  piu'
regioni  e  province  autonome  il  cui  territorio  ricade in bacini
idrografici di rilievo nazionale.
  Per  i  piani  e  i  programmi  statali  che prevedano il riparto o
l'utilizzo  a  favore  delle  regioni,  anche tramite le autorita' di
bacino,  di  finanziamenti,  si  osservano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo  5  della  legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative
norme  di  attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.".
 
           Note all'art. 2:
            - Si  riporta il testo dell'art.  5 del citato D.P.R.  n.
          381/1974, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  5.  - In relazione  al trasferimento alle province
          autonome di Trento e   di Bolzano del demanio    idrico  ai
          sensi  dell'art.  8, primo comma, lettera  e), del  decreto
          del  Presidente della   Repubblica 20 gennaio   1973,    n.
          115,    le    province    stesse    esercitano   tutte   le
          attribuzioni   inerenti   alla   titolarita'     di    tale
          demanio   ed   in particolare quelle concernenti la polizia
          idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento,  fatto
          salvo  quanto diversamente disposto dal presente decreto  e
          dal  decreto del   Presidente della   Repubblica  26  marzo
          1977, n. 235.
            Le    province  di    Trento e   di Bolzano   provvedono,
          ciascuna     per  il  proprio   territorio,   alla   tenuta
          dell'elenco  delle  acque pubbliche ed alla compilazione ed
          approvazione dei relativi elenchi suppletivi.
            Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe
          (RID) per l'identificazione  e l'approvazione  tecnica  dei
          progetti  e per   la vigilanza sulla  costruzione  e  sulle
          operazioni  di  controllo  spettanti  ai  concessionari con
          riferimento  alle  dighe  di    ritenuta,  alle  opere   di
          sbarramento  o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di
          altezza o che  determinano volume di invaso    inferiore  o
          pari  a    1.000.000  di metri cubi. Per  le medesime opere
          superiori a 15  metri di altezza e che  determinano  invasi
          di  volume  superiore a 1.000.000 di metri cubi le province
          stesse affidano i predetti compiti al RID; in  tale  ultimo
          caso  si  osserva    altresi' la normativa tecnica  statale
          relativa alla progettazione e alla costruzione.
            Il  piano  generale  per   l'utilizzazione  delle   acque
          pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto  del Presidente
          della  Repubblica  31 agosto 1972, n. 670, vale  anche, per
          il rispettivo territorio, quale piano di bacino di  rilievo
          nazionale.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici nella   sua
          qualita'  di presidente  del comitato  istituzionale  delle
          relative  autorita' di  bacino di rilievo nazionale,  ed il
          presidente   della   provincia   interessata    assicurano,
          mediante    apposite    intese,   il   coordinamento      e
          l'integrazione    delle  attivita'    di     pianificazione
          nell'ambito delle attribuzioni loro  conferite dal presente
          decreto  e  dalla  legge  18   maggio 1989, n. 183. Ai fini
          della definizione della predetta intesa il    Ministro  dei
          lavori  pubblici,   sentiti i comitati istituzionali  delle
          autorita'  di  bacino  di   rilievo  nazionale interessati,
          assicura, attraverso opportuni strumenti  di  raccordo,  la
          compatibilizzazione  degli interessi comuni  a piu' regioni
          e province autonome il  cui territorio ricade    in  bacini
          idrografici  di rilievo nazionale.
            Per   i piani  e  i programmi  statali che  prevedano  il
          riparto  o l'utilizzo   a favore   delle  regioni,    anche
          tramite    le autorita'  di bacino,  di  finanziamenti,  si
          osservano  le  disposizioni  di  cui all'art. 5 della legge
          30  novembre    1989,  n.  386,  e  le  relative  norme  di
          attuazione  di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
          268.
            Nelle determinazioni  dei componenti di  cui all'art. 12,
          comma 4, lettera  c),  della  legge  18  maggio  1989,   n.
          183,    il   comitato istituzionale osserva lo statuto e le
          relative norme di attuazione".
            - La  lettera e) del primo  comma dell'art. 8 del  citato
          D.P.R. 20 gennaio  1973,  n.  115,  e'  citata  nelle  note
          all'art. 1.
            - Per  quanto concerne il  D.P.R. 26 marzo  1977, n. 235,
          v. nelle note alle premesse.
            -    L'art. 14   del  citato D.P.R.  31  agosto 1972,  n.
          670, e'  il seguente:
            "Art.   14. -   E'    obbligatorio    il  parere    della
          provincia per  le concessioni in materia di comunicazioni e
          trasporti  riguardanti linee che attraversano il territorio
          provinciale.
            E' altresi'  obbligatorio il  parere della  provincia per
          le opere idrauliche della prima   e seconda  categoria.  Lo
          Stato    e  la  provincia  predispongono  d'intesa un piano
          annuale  di  coordinamento  delle   opere   idrauliche   di
          rispettiva competenza.
            L'utilizzazione  delle  acque  pubbliche da   parte dello
          Stato  e  della  provincia,  nell'ambito  della  rispettiva
          competenza,   ha  luogo  in  base  a  un    piano  generale
          stabilito d'intesa   tra i   rappresentanti dello  Stato  e
          della provincia in seno a un apposito comitato".
            -    La  legge   18   maggio 1989,   n. 183,   e'   stata
          pubblicata   nella Gazzetta Ufficiale 25  maggio  1989,  n.
          120, supplemento ordinario.
            -    L'art.  5   della legge   30 novembre  1989, n.  386
          (Norme  per il coordinamento della  finanza  della  regione
          Trentino-Alto  Adige  e delle province autonome di Trento e
          di Bolzano con la riforma tributaria), e' il seguente:
            "Art. 5. -  1.  Le  province  autonome  partecipano  alla
          ripartizione  di  fondi  speciali istituiti per   garantire
          livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto  il
          territorio nazionale, secondo i criteri e le modalita'  per
          gli stessi previsti.
            2.   I   finanziamenti   recati   da     qualunque  altra
          disposizione di legge statale, in  cui    sia  previsto  il
          riparto  o  l'utilizzo    a  favore  delle  regioni,   sono
          assegnati   alle   province autonome   ed affluiscono    al
          bilancio   delle  stesse  per  essere  utilizzati,  secondo
          normative provinciali,   nell'ambito  del    corrispondente
          settore,      con  riscontro  nei  conti  consuntivi  delle
          rispettive province.
            3.  Per  l'assegnazione e l'erogazione  dei finanziamenti
          di  cui al comma 2, si prescinde da  qualunque  adempimento
          previsto  dalle  stesse leggi   ad    eccezione  di  quelli
          relativi   all'individuazione  dei parametri o delle  quote
          di riparto".
            -  Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, e' stato
          pubblicato nella  Gazzetta   Ufficiale  22   aprile   1992,
          n.  94,  supplemento ordinario.