Art. 20.
  Abrogazioni  di  disposizioni  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26  marzo 1977, n. 235, e 31 luglio
1978, n. 1017.
  1. Nel  decreto del Presidente  della Repubblica 22 marzo  1974, n.
381, sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) l'articolo 12;
    b) l'articolo 15;
    c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16;
    d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19.
  2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 1977, n. 235, sono abrogati.
  3.  L'articolo 8  del decreto  del Presidente  della Repubblica  31
luglio 1978, n. 1017, e' abrogato.
 
           Note all'art. 20:
            - Si riporta  il testo dell'art. 16 del citato  D.P.R. n.
          281/1974, con modificato dal presente decreto:
            "Art.  16.  -  E'  delegato  alle province di Trento e di
          Bolzano per il rispettivo      territorio,      l'esercizio
          delle     seguenti     funzioni amministrative statali gia'
          svolte da organi o uffici periferici:
              1) (Abrogato);
            2)  funzioni inerenti  alla vigilanza   sulle opere    di
          conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
          struttura metallica.
            Le  funzioni  amministrative  delegate  con  il  presente
          articolo vengono  esercitate  dagli  organi provinciali  in
          conformita'    alle direttive emanate dal competente organo
          statale.
            In  caso  di  persistente    inattivita'   degli   organi
          provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
          le  attivita'  relative  alle        materie       delegate
          comportino    adempimenti      propri  dell'amministrazione
          da svolgersi  entro termini  perentori previsti dalla legge
          o  termini  risultanti   dalla natura degli  interventi, il
          Consiglio   dei   Ministri su   proposta    del    Ministro
          competente    puo' disporre    il  compimento   degli  atti
          relativi     in         sostituzione   dell'amministrazione
          provinciale".
            -  Si  riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 22
          marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto:
            "Art.  19. -  Resta ferma  la  competenza degli    organi
          statali  in ordine:
               a) alle strade statali;
            b)    alle  autostrade    che   si estendono   oltre   il
          territorio   della provincia,   salva      la    necessita'
          dell'intesa   con    la  provincia interessata  per  quelle
          il  cui   tracciato   interessi   soltanto   il  territorio
          provinciale  e   quello  di una  regione finitima;  restano
          peraltro  di   esclusiva  competenza  dello  Stato    anche
          per  tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di
          concessione  che  sia  stato   emanato   anteriormente alla
          entrata   in   vigore  del    presente  decreto,  anche  se
          relativi    a  varianti,  completamenti e prolungamenti del
          tracciato originario;
            c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali;
            d)  agli  aerodromi,  ad   eccezione  di  quelli   aventi
          carattere turistico;
            e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali;
            f) (abrogato);
            g)  all'edilizia demaniale e patrimoniale  dello Stato ed
          alle opere di   prevenzione   e soccorso   per    calamita'
          pubbliche  relative    alle  materie  di  cui  alle lettere
          precedenti;
            h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici;
            i) alle modalita'  di erogazione di  mutui  da  concedere
          da  parte  di  enti    ad  istituti   pubblici non   aventi
          carattere  regionale e  della Cassa depositi e prestiti per
          il  finanziamento   di   opere   pubbliche   di   interesse
          provinciale".