Art. 20. Abrogazioni di disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, 26 marzo 1977, n. 235, e 31 luglio 1978, n. 1017. 1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 12; b) l'articolo 15; c) il n. 1) del primo comma dell'articolo 16; d) la lettera f) del primo comma dell'articolo 19. 2. Gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, sono abrogati. 3. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, e' abrogato.
Note all'art. 20: - Si riporta il testo dell'art. 16 del citato D.P.R. n. 281/1974, con modificato dal presente decreto: "Art. 16. - E' delegato alle province di Trento e di Bolzano per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative statali gia' svolte da organi o uffici periferici: 1) (Abrogato); 2) funzioni inerenti alla vigilanza sulle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale". - Si riporta il testo dell'art. 19 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, come modificato dal presente decreto: "Art. 19. - Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine: a) alle strade statali; b) alle autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia, salva la necessita' dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima; restano peraltro di esclusiva competenza dello Stato anche per tali autostrade i provvedimenti successivi all'atto di concessione che sia stato emanato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, anche se relativi a varianti, completamenti e prolungamenti del tracciato originario; c) alle costruzioni di linee ferroviarie statali; d) agli aerodromi, ad eccezione di quelli aventi carattere turistico; e) ai lavori pubblici concernenti i servizi statali; f) (abrogato); g) all'edilizia demaniale e patrimoniale dello Stato ed alle opere di prevenzione e soccorso per calamita' pubbliche relative alle materie di cui alle lettere precedenti; h) ai lavori pubblici di riparazione di danni bellici; i) alle modalita' di erogazione di mutui da concedere da parte di enti ad istituti pubblici non aventi carattere regionale e della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento di opere pubbliche di interesse provinciale".