Art. 21.
    Disposizioni in materia di rimborso alle province autonome di
   Trento e di Bolzano delle spese per l'esercizio delle funzioni
 delegate ai sensi del presente decreto e trasferimento di personale
                              statale.

  1.  Sono  trasferite alle province autonome di Trento e di Bolzano,
con  effetto  dal  1  gennaio 2000, le sezioni "Demanio idrico" degli
uffici  del  Genio  civile  aventi sede nel territorio delle province
medesime.
  2.   Il   personale   statale  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato,  in  servizio  alla  data  di cui al comma 1 presso le
predette    sezioni,   previamente   individuato   dalla   competente
amministrazione  statale,  e'  trasferito  alle  province con effetto
dalla  medesima  data e con onere a carico delle province stesse. Con
effetto dalla data del 1 gennaio 2000 e secondo quanto disposto dalla
rispettiva  normativa  provinciale, a detto personale si applicano le
norme   legislative,  regolamentari  e  contrattuali  rispettivamente
previste  per  il  corrispondente  personale  delle  province,  fermo
restando   il  rispetto  dello  stato  giuridico  e  del  trattamento
economico in godimento.
  3.  Fino  a  quando  non sia diversamente disposto dalla rispettiva
normativa  provinciale,  le  sezioni  di cui al comma 1 continuano ad
esercitare  le  funzioni  ad  esse  attribuite  dalle norme in vigore
attinenti  le  funzioni  di  competenza  delle province, ivi comprese
quelle ad esse delegate.
  4.  Le somme spettanti annualmente alle province autonome di Trento
e  di  Bolzano  per  l'esercizio  delle  funzioni  delegate  ai sensi
dell'articolo  7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo
1974,  n.  381, come modificato dall'articolo 4 del presente decreto,
in  materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria, nonche'
ai  sensi  dell'articolo  1-bis  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  marzo  1977, n. 235, come introdotto dall'articolo 11
del presente decreto, in materia di concessioni di grandi derivazioni
di acque pubbliche a scopo idroelettrico, sono cosi' determinate:
  a)  per le spese correnti relative al personale ed al funzionamento
degli  uffici  nonche'  alla  manutenzione delle opere idrauliche, in
misura  pari  alla  media  annua delle corrispondenti spese sostenute
dallo  Stato nel territorio delle province autonome negli anni tra il
1996  e  il  1998,  incrementate a decorrere dall'anno 2001 in misura
pari  alle  variazioni  percentuali  previste,  per  ciascun  anno di
riferimento,  nel  documento  di  programmazione economicafinanziaria
dello  Stato  per  l'andamento  della  spesa  corrente  a  carico del
bilancio dello Stato medesimo;
  b)  per  le spese di investimento relative alle opere idrauliche di
prima  e  seconda  categoria,  nella misura corrispondente alla spesa
prevista  per  manutenzioni  straordinarie  ed investimenti dai piani
pluriennali  di  cui  all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  381  del  1974,  come  sostituito dall'articolo 4 del
presente  decreto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del
medesimo  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 381 del 1974,
come modificato dall'articolo 2 del presente decreto.
  5.  I  dati  occorrenti per la determinazione delle somme spettanti
annualmente  alle  province  autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
del  comma  4  sono accertati in contraddittorio da funzionari a cio'
delegati  rispettivamente dalle province medesime e dal Ministero dei
lavori  pubblici.  Il  pagamento delle somme dovute e' effettuato con
periodicita'  trimestrale;  per  le  somme riferite al rimborso delle
spese  di  investimento,  il  relativo  pagamento  e'  effettuato  in
relazione  allo  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  sulla  base di
dichiarazioni  rilasciate  dal  presidente  della  giunta provinciale
interessata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 11 novembre 1999
                               CIAMPI

                                    D'Alema, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri
                                    Bellillo, Ministro per gli affari
                                                            regionali
                                    Bersani, Ministro dell'industria,
                                     del commercio e dell'artigianato
                                         Micheli, Ministro dei lavori
                                                             pubblici
                                        Visco, Ministro delle finanze
                                      Amato, Ministro del tesoro, del
                                      bilancio e della programmazione
                                                            economica

 Visto, il Guardasigilli: Diliberto
 
           Nota all'art. 21:
            - Il testo  dell'art. 5 del citato D.P.R. n.  381/1974 e'
          riportato nelle note all'art. 2.