Art. 3.
  Sostituzione  dell'articolo  6  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica   22  marzo   1974,  n.   381,  concernente   disposizioni
particolari  in materia  di derivazioni  di acque  e di  rilascio del
minimo deflusso.
  1.  L'articolo 6  del decreto  del Presidente  della Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 6. - 1. Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data
di entrata in vigore della  presente disposizione cessa di applicarsi
nel territorio  delle province di  Trento e di Bolzano  la disciplina
concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma,
del  regio decreto  11 dicembre  1933, n.  1775. Dalla  medesima data
cessano di  applicarsi nel territorio  delle province di Trento  e di
Bolzano  le   disposizioni  sulla  pubblicazione  delle   domande  di
concessione relative  alle piccole  derivazioni di  acque, introdotte
dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
  2. Le  derivazioni di acque,  ivi comprese le grandi  derivazioni a
scopo   idroelettrico,  sono   regolate   dal   piano  generale   per
l'utilizzazione  delle acque  pubbliche  di cui  all'articolo 8,  che
definisce altresi'  il minimo deflusso costante  necessario alla vita
negli alvei sottesi.
  3.  In ogni  caso il  rilascio del  minimo deflusso  costante negli
alvei sottesi,  anche effettuato in  via sperimentale o ai  sensi del
piano di  cui all'articolo 8 vigente  alla data di entrata  in vigore
della presente  disposizione, non comporta alcun  indennizzo a favore
dei concessionari di derivazioni in atto.
  4. I disciplinari  delle concessioni di grandi  derivazioni a scopo
idroelettrico in atto  alla data di entrata in  vigore della presente
disposizione  sono adeguati  alle previsioni  del piano  generale per
l'utilizzazione  delle  acque  pubbliche.  Nelle  more  del  predetto
adeguamento, i concessionari sono  comunque tenuti, entro centottanta
giorni dalla data  di entrata in vigore  della presente disposizione,
al rilascio delle portate di rispetto  nella misura minima pari a due
litri al  secondo per  ogni chilometro  quadrato di  bacino imbrifero
sotteso alle singole  opere di presa, anche  in funzione sperimentale
per   la  ridefinizione   dei  disciplinari   di  concessione.   Fino
all'adeguamento  del  piano  generale   per  l'utilizzo  delle  acque
pubbliche la  portata di rispetto  nella misura minima  predetta puo'
essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale
e il  Ministro dei  lavori pubblici.  Anche in  tali casi  si applica
quanto disposto dal comma 3.".
 
           Note all'art. 3:
            -  Il  secondo    coma  dell'art. 7 del regio decreto  11
          dicembre 1933, n.  1775 (Testo  unico  delle   disposizioni
          di    legge    sulle  acque    e impianti elettrici), e' il
          seguente:
            "Le domande di cui al comma 1,  relative sia a grandi sia
          a  piccole derivazioni,   sono,   altresi',  trasmesse alla
          autorita'  di   bacino territorialmente   interessata  che,
          nel  termine  massimo di  quaranta giorni  dalla ricezione,
          con atto  del segretario  generale all'uopo  delegato,  ove
          nominato,    avvalendosi  dell'ufficio  compartimentale del
          servizio     idrografico   e      mareografico    nazionale
          competente    per territorio,  comunica il  proprio  parere
          all'ufficio istruttore  in ordine alla compatibilita' della
          utilizzazione con le previsioni del piano  di  bacino    e,
          anche  in attesa della  approvazione dello stesso, ai  fini
          del  controllo  sull'equilibrio  del   bilancio  idrico   o
          idrologico.    Decorso il  predetto termine  senza che  sia
          intervenuta alcuna pronuncia il parere si intende  espresso
          in senso favorevole".
            -    Il comma   3   dell'art. 23  della  legge 5  gennaio
          1994, n.  36 (Disposizioni in materia di risorse  idriche),
          e' il seguente:
            "3.  Il Ministro  dei lavori  pubblici,  le regioni  e le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'ambito
          delle    rispettive  competenze,  assicurano la pubblicita'
          dei progetti concernenti opere idrauliche   che  comportano
          o  presuppongono   grandi  e    piccole derivazioni,    ore
          di  sbarramento    o    di    canalizzazione,  nonche'   la
          perforazione  di pozzi.  A  tal fine,   le  amministrazioni
          competenti   curano   la  pubblicazione  delle  domande  di
          concessione, contestualmente  all'avvio  del  procedimento,
          oltre    che  nelle forme previste dall'art.   7 del  testo
          unico delle  disposizioni di  legge sulle acque    e  sugli
          impianti   elettrici,  approvato  con  regio    decreto  11
          dicembre 1933, n.    1775,  e    successive  modificazioni,
          anche mediante  pubblicazione per estratto  nella  Gazzetta
          Ufficiale    e su   almeno   un   quotidiano   a diffusione
          nazionale e un quotidiano a diffusione locale".
            - L'art. 8 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e' il
          seguente:
            "Art.  8.  - Il   piano   generale   per  l'utilizzazione
          delle  acque pubbliche  previsto dall'art.  14  del decreto
          del  Presidente   della Repubblica 31  agosto 1972, n. 670,
          deve programmare l'utilizzazione delle acque per  i diversi
          usi e contenere le  linee fondamentali per una  sistematica
          regolazione   dei     corsi   d'acqua    con    particolare
          riguardo   alle    esigenze  di  difesa    del  suolo,  nel
          reciproco rispetto delle competenze  dello  Stato  e  della
          provincia interessata.
            Il  progetto  di  piano  e'    predisposto  per  ciascuna
          provincia in seno ad un apposito comitato,  d'intesa    fra
          tre rappresentanti dello Stato e  tre rappresentanti  della
          provincia  interessata,    entro sei   mesi dall'entrata in
          vigore del    presente  decreto.  I    rappresentanti  sono
          designati  rispettivamente dal Presidente del Consiglio del
          Ministri e dalla giunta provinciale.
            Il  progetto adottato  dal  comitato e'  pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  e  nel   bollettino
          ufficiale della regione.
            I  comuni  ed i   soggetti interessati possono presentare
          osservazioni entro il termine   di  sessanta  giorni  dalla
          data      di  pubblicazione  del  progetto  nella  Gazzetta
          Ufficiale.
            Il piano  e' deliberato  definitivamente, con   eventuali
          modifiche,   d'intesa  fra  i    rappresentanti  statali  e
          provinciali   nel comitato ed  e'    reso  esecutivo    con
          decreto    del Presidente   della Repubblica   su proposta,
          conforme  all'intesa raggiunta,  del Ministro per  i lavori
          pubblici  e  del  Presidente   della   giunta   provinciale
          interessata.
            Il  piano  e' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale e  nel
          bollettino ufficiale ed  ha vigore a  tempo  indeterminato.
          Esso  e'  sottoposto a revisione dopo  i primi cinque  anni
          e successivamente  ogni quindici anni, seguendo  lo  stesso
          procedimento  previsto  per la sua formazione; nelle stesse
          forme possono   essere approvate modifiche,    prima  della
          scadenza  dei termini predetti, qualora  il piano si riveli
          in qualche sua parte inattuabile o   si manifesti  comunque
          l'evidente  convenienza  di  migliorarlo  o  di adattarlo a
          nuove esigenze".