Art. 4.
  Sostituzione  dell'articolo  7  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 marzo  1974,  n.  381, e  delega  alle province  delle
funzioni statali  in materia di  opere idrauliche di prima  e seconda
categoria.
  1.  L'articolo 7  del decreto  del Presidente  della Repubblica  22
marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7.  - 1. Con decorrenza  dal 1 gennaio 2000  e' delegato alle
province  di  Trento e  di  Bolzano,  per il  rispettivo  territorio,
l'esercizio delle funzioni statali in  materia di opere idrauliche di
prima  e  seconda categoria.  Per  l'esercizio  di tali  funzioni  si
applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.
  2.  Le  province  predispongono piani  pluriennali  concernenti  la
gestione,  ivi compresa  la manutenzione  ordinaria e  straordinaria,
nonche'  gli  investimenti  per   la  realizzazione  di  nuove  opere
idrauliche di prima e seconda  categoria. Tali piani sono predisposti
secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori
pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorita', i
tempi e  i costi  di realizzazione. I  piani suddetti  sono approvati
d'intesa tra  il Ministro dei  lavori pubblici e il  presidente della
provincia interessata.  Tali piani valgono anche  quale piano annuale
di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.".
  2.  Con effetto  dalla data  di cui  all'articolo 7,  comma 1,  del
decreto del Presidente  della Repubblica 22 marzo 1974,  n. 381, come
sostituito dal comma  1 del presente articolo,  le province succedono
allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate.
  3.  Gli   organi  statali  competenti  consegnano   alla  provincia
interessata, entro  il 31  dicembre 1999, gli  archivi e  i documenti
degli uffici  statali concernenti le  funzioni delegate ai  sensi del
comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna
provincia;  si  applicano in  tal  caso,  in quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui all'articolo 30  del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
 
           Note all'art. 4:
            -  Si    riporta il testo del  secondo e del terzo  comma
          dell'art. 16 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381:
            "Le  funzioni  amministrative  delegate con  il  presente
          articolo vengono  esercitate  dagli  organi provinciali  in
          conformita'  alle direttive emanate dal  competente  organo
          statale.
            In   caso   di  persistente    inattivita'  degli  organi
          provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
          le attivita' relative alle          materie        delegate
          comportino     adempimenti      propri dell'amministrazione
          da svolgersi  entro termini  perentori previsti dalla legge
          o termini risultanti  dalla natura degli    interventi,  il
          Consiglio    dei    Ministri su   proposta   del   Ministro
          competente    puo' disporre    il  compimento   degli  atti
          relativi     in         sostituzione   dell'amministrazione
          provinciale".
            - L'art. 14 del citato D.P.R.  31 agosto 1972, n. 670, e'
          riportato nelle note all'art. 2.
            -    L'art.   30 del  citato  D.P.R.  22 marzo  1974,  n.
          381, e'  il seguente:
            "Art. 30. - Gli archivi ed    i  documenti  degli  uffici
          statali  di  cui  al    precedente   art.   27,     vengono
          consegnati    alla    provincia    cui  l'ufficio     viene
          trasferito.    La    consegna    avviene mediante   elenchi
          descrittivi  in cui  sono distinti  gli atti  inerenti alle
          funzioni spettanti alle province nelle materie  di  cui  al
          presente decreto.
            Le  amministrazioni  statali  hanno titolo ad ottenere la
          restituzione di ogni documento,  fra quelli consegnati, che
          fosse loro necessario per   lo svolgimento    di    proprie
          attribuzioni,  ovvero a  richiederne copia conforme qualora
          l'originale    sia   contemporaneamente   necessario   alla
          provincia.
            In  ordine agli  archivi e   documenti consegnati    alle
          province    ai  sensi    del  primo    comma   del presente
          articolo,   rimangono ferme   le disposizioni di    cui  al
          decreto  del    Presidente  della   Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409".