Art. 4. Sostituzione dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. 1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma. 2. Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.". 2. Con effetto dalla data di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, le province succedono allo Stato nei rapporti giuridici inerenti le funzioni delegate. 3. Gli organi statali competenti consegnano alla provincia interessata, entro il 31 dicembre 1999, gli archivi e i documenti degli uffici statali concernenti le funzioni delegate ai sensi del comma 1 del presente articolo, interessanti il territorio di ciascuna provincia; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo del secondo e del terzo comma dell'art. 16 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381: "Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi provinciali in conformita' alle direttive emanate dal competente organo statale. In caso di persistente inattivita' degli organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attivita' relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente puo' disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione provinciale". - L'art. 14 del citato D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e' riportato nelle note all'art. 2. - L'art. 30 del citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e' il seguente: "Art. 30. - Gli archivi ed i documenti degli uffici statali di cui al precedente art. 27, vengono consegnati alla provincia cui l'ufficio viene trasferito. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi in cui sono distinti gli atti inerenti alle funzioni spettanti alle province nelle materie di cui al presente decreto. Le amministrazioni statali hanno titolo ad ottenere la restituzione di ogni documento, fra quelli consegnati, che fosse loro necessario per lo svolgimento di proprie attribuzioni, ovvero a richiederne copia conforme qualora l'originale sia contemporaneamente necessario alla provincia. In ordine agli archivi e documenti consegnati alle province ai sensi del primo comma del presente articolo, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".