Art. 5. Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia di polizia idraulica. 1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente: "Art. 11. - 1. Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.".
Nota all'art. 5: - L'art. 1 della citata legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' il seguente: "Art. 1 (Tutela e uso delle risorse idriche). - 1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e' salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'. 2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. 3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita' dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. 4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da leggi speciali".