Art. 5.
  Modifiche  all'articolo   11  del  decreto  del   Presidente  della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernenti disposizioni in materia
di polizia idraulica.
  1. L'articolo  11 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 22
marzo 1974, n. 381, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 11. - 1. Salvo  diversa disposizione di legge provinciale, la
disciplina inerente  la polizia idraulica  non si applica  alle acque
pubbliche  acquisite al  demanio idrico  provinciale, in  relazione a
quanto disposto  dall'articolo 1 della  legge 5 gennaio 1994,  n. 36,
non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi
suppletivi delle  province di  Trento e Bolzano  o non  intavolate al
demanio idrico provinciale.".
 
           Nota all'art. 5:
            -   L'art.   1 della  citata  legge  5 gennaio  1994,  n.
          36, e'  il seguente:
            "Art. 1 (Tutela   e uso delle risorse  idriche).  -    1.
          Tutte  le acque superficiali e  sotterranee, ancorche'  non
          estratte  dal sottosuolo, sono pubbliche   e  costituiscono
          una    risorsa che e'   salvaguardata ed utilizzata secondo
          criteri di solidarieta'.
            2.   Qualsiasi    uso    delle    acque  e'    effettuato
          salvaguardando    le  aspettative    e  i    diritti  delle
          generazioni  future a   fruire di   un  integro  patrimonio
          ambientale.
            3.  Gli usi  delle acque sono indirizzati al risparmio  e
          al rinnovo delle  risorse    per   non   pregiudicare    il
          patrimonio     idrico,    la  vivibilita'    dell'ambiente,
          l'agricoltura,  la    fauna   e   la   flora acquatiche,  i
          processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
            4.    Le     acque   termali,   minerali    e   per   uso
          geotermico  sono disciplinate da leggi speciali".