Art. 6. Introduzione dell'articolo 11-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, concernente disposizioni per l'intavolazione e la voltura catastale dei beni relativi al demanio idrico provinciale. 1. Dopo l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e' inserito il seguente: "Art. 11-bis. - 1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformita' alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima".