Art. 6.
  Introduzione dell'articolo 11-bis nel  decreto del Presidente della
Repubblica  22  marzo  1974,  n. 381,  concernente  disposizioni  per
l'intavolazione e la  voltura catastale dei beni  relativi al demanio
idrico provinciale.
  1. Dopo l'articolo  11 del decreto del  Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e' inserito il seguente:
  "Art. 11-bis. -  1. I provvedimenti di accertamento  dei limiti del
demanio idrico provinciale, ivi  comprese le spiagge lacuali, emanati
in conformita' alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono
titolo per  le conseguenti operazioni  di intavolazione e  di voltura
catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione
e  la  voltura  catastale  sono effettuate  a  cura  della  provincia
medesima".