Art. 7.
  Modifica  all'articolo   14  del   decreto  del   Presidente  della
Repubblica 22  marzo 1974, n. 381,  concernente l'ambito territoriale
di  competenza per  le  concessioni di  grandi  derivazioni di  acque
pubbliche.
  1. Al primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica  22  marzo 1974,  n.  381,  le  parole: "del  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670," sono soppresse.
 
           Nota all'art. 7:
            -    Si riporta  il testo  del primo  comma dell'art.  14
          del  citato D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381,  come  modificato
          dal presente decreto:
            "Art.  14.  - Salvo  il  disposto  del  comma successivo,
          ai  fini dell'applicazione  delle disposizioni  concernenti
          le  concessioni di grandi derivazioni  di acque  pubbliche,
          si  ha   riguardo a  tutti gli effetti  alla provincia  nel
          cui  territorio ricadono  in tutto  o in parte le  opere di
          presa o di  prima presa, nel  caso di  impianti a catena  o
          in    serie, anche se appartenenti a piu'  concessionari, o
          il  massimo  rigurgito  a  monte  determinato  dalla  presa
          stessa.
            Per  la  concessione  di  grande    derivazione  a  scopo
          idroelettrico  dal  torrente     Avisio   in      localita'
          Stramentizzo    spettano  rispettivamente alle province  di
          Trento e di   Bolzano  2/3  e  1/3    dell'energia,  o  del
          corrispondente    compenso    in    denaro,    dovuti   dal
          concessionario ai sensi del primo e terzo  comma  dell'art.
          13  del  decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n.   670, ferma  restando  la    decorrenza  di  tali
          obblighi     dalla   data  di   entrata  in  vigore   della
          legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1".