Art. 8.
  Introduzione dell'articolo 19-bis nel  decreto del Presidente della
Repubblica   22  marzo   1974,  n.   381,  concernente   disposizioni
sull'esercizio delle funzioni statali delegate alle province.
  1. Dopo l'articolo  19 del decreto del  Presidente della Repubblica
22 marzo 1974, n. 381, e' inserito il seguente:
  "Art. 19-bis. -  1. Ai fini dell'esercizio  delle funzioni delegate
con il  presente decreto le province  di Trento e di  Bolzano, per il
rispettivo territorio, applicano la  normativa provinciale in materia
di  organizzazione  degli  uffici,   di  contabilita',  di  attivita'
contrattuale,  di  lavori  pubblici   e  di  valutazione  di  impatto
ambientale.".