Art. 9.
         Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
                        26 marzo 1977, n. 235
  1. Il titolo  del decreto del Presidente della  Repubblica 26 marzo
1977, n. 235, e' sostituito  dal seguente: "Norme di attuazione dello
statuto  speciale della  regione  Trentino-Alto Adige  in materia  di
energia.".
  2. All'articolo  1 del decreto  del Presidente della  Repubblica 26
marzo 1977, n. 235, e' anteposto il seguente:
  "Art. 01. - 1.  Sono trasferite, ai sensi e nei  limiti di cui agli
articoli 8, 9 e 16 dello  statuto, alle province autonome di Trento e
di Bolzano, per  il rispettivo territorio, le funzioni  in materia di
energia  esercitate   sia  direttamente   dagli  organi   centrali  e
periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici
a carattere  nazionale o sovraprovinciale, salvo  quanto previsto dal
comma 3. Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e dal presente decreto.
  2. Le funzioni relative alla materia  ''energia'' di cui al comma 1
concernono   le  attivita'   di   ricerca,  produzione,   stoccaggio,
conservazione,  trasporto  e  distribuzione  di  qualunque  forma  di
energia, fermo restando quanto previsto dal presente decreto.
  3. Restano riservate allo Stato le seguenti funzioni e compiti:
  a)  la  definizione  degli   obiettivi  della  politica  energetica
nazionale, dei relativi programmi nazionali  e di atti di indirizzo e
coordinamento  nei   limiti  di   cui  all'articolo  3   del  decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
    b) la ricerca scientifica in campo energetico;
  c) la  costruzione e  l'esercizio degli  impianti di  produzione di
energia elettrica da  fonti convenzionali di potenza  superiore a 300
MW termici  nonche' le reti  per il trasporto  dell'energia elettrica
costituenti  la rete  di trasmissione  nazionale, l'emanazione  delle
relative norme  tecniche e le  reti di livello nazionale  di gasdotti
con pressione di esercizio superiore a 40 bar e oleodotti;
  d) la regolamentazione inerente  l'esportazione e l'importazione di
energia;
  e)  la determinazione  dei  criteri  generali tecnicocostruttivi  e
l'emanazione  delle  norme  tecniche  essenziali  degli  impianti  di
produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
  f) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche
dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
  g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
  h) salvo  quanto spettante  alle province  autonome ai  sensi degli
articoli 8 e 9 dello statuto anche in materia di localizzazione degli
impianti   produttivi  e   di   razionalizzazione  dei   procedimenti
amministrativi,  gli impianti  nucleari,  le  sorgenti di  radiazioni
ionizzanti, i rifiuti radioattivi,  le materie fissili o radioattive,
compreso il relativo trasporto, nonche' gli adempimenti di protezione
in materia, ai sensi della normativa vigente;
  i)  l'imposizione delle  scorte petrolifere  obbligatorie ai  sensi
delle norme vigenti;
  l) fermo restando quanto disposto  dall'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio  1978, n. 1017, come modificato
da ultimo dall'articolo  1 del decreto legislativo 6  luglio 1993, n.
290, l'elaborazione,  l'analisi e la diffusione  dei dati statistici,
anche  ai fini  del rispetto  degli obblighi  comunitari, finalizzati
alle   funzioni   inerenti   la  programmazione   energetica   e   al
coordinamento con le regioni e gli enti locali.
  4. Gli interventi relativi alle funzioni di cui alla lettera c) del
comma 3  sono effettuati  previo parere obbligatorio  della provincia
territorialmente interessata,  secondo quanto  previsto dall'articolo
14,  primo comma,  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  31
agosto 1972, n. 670, anche  con riferimento alla rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica".
 
           Nota all'art. 9:
            -   Il   titolo  del  D.P.R.  26   marzo  1977,  n.  235,
          nella  sua formulazione originaria, era il seguente:
            "Norme   di    attuazione   dello     statuto    speciale
          della    regione  Trentino-Alto    Adige    in materia   di
          produzione  e distribuzione  di energia idroelettrica".
            - Gli articoli 8, 9 e   16 dello  statuto  della  regione
          Trentino-Alto Adige sono i seguenti:
            "Art.   8.   -   Le   province   hanno   la  potesta'  di
          emanare   norme legislative   entro   i  limiti    indicati
          dall'art.  4, nelle  seguenti materie:
            1)  ordinamento    degli  uffici    provinciali  e    del
          personale  ad essi addetto;
            2)  toponomastica,    fermo  restando    l'obbligo  della
          bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
            3)    tutela   e conservazione  del  patrimonio  storico,
          artistico  e popolare;
            4)  usi e   costumi   locali ed    istituzioni  culturali
          (biblioteche,  accademie,    istituti,     musei)    aventi
          carattere    provinciale; manifestazioni    ed    attivita'
          artistiche,  culturali  ed  educative locali,  e,  per   la
          provincia    di    Bolzano,    anche      con    i    mezzi
          radiotelevisivi,   esclusa  la   facolta'   di   impiantare
          stazioni radiotelevisive;
            5) urbanistica e piani regolatori;
            6) tutela del paesaggio;
            7) usi civici;
            8)   ordinamento   delle   minime  proprieta'  culturali,
          anche  agli effetti  dell'art.  847 del   codice    civile;
          ordinamento  dei    ''masi  chius''    e    delle comunita'
          familiari  rette  da antichi  statuti  o consuetudini;
            9) artigianato;
            10)  edilizia  comunque  sovvenzionata,    totalmente   o
          parzialmente,  da  finanziamenti  a    carattere  pubblico,
          comprese le    agevolazioni  per  la  costruzione  di  case
          popolari  in localita' colpite da  calamita' e le attivita'
          che enti  a carattere  extra provinciale  esercitano  nelle
          province con finanziamenti pubblici;
            11) porti lacuali;
            12) fiere e mercati;
            13)   opere  di  prevenzione  e di  pronto  soccorso  per
          calamita' pubbliche;
            14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e
          torbiere;
            15) caccia e pesca;
            16)  alpicoltura e   parchi per   la  protezione    della
          flora  e della fauna;
            17)   viabilita',   acquedotti  e   lavori  pubblici   di
          interesse provinciale;
            18) comunicazioni e trasporti di  interesse  provinciale,
          compresi  la  regolamentazione  tecnica e l'esercizio degli
          impianti di funivia;
            19) assunzione  diretta  di  servizi    pubblici  e  loro
          gestione a mezzo di aziende speciali;
            20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i
          portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
            21)  agricoltura,  foreste e Corpo forestale,  patrimonio
          zootecnico ed  ittico,  istituti  fitopatologici,  consorzi
          agrari    e     stazioni  agrarie   sperimentali,   servizi
          antigrandine, bonifica;
            22)  espropriazione   per pubblica utilita'  per tutte le
          materie di competenza provinciale;
            23)  costituzione    e   funzionamento   di   commissioni
          comunali      e   provinciali      per   l'assistenza     e
          l'orientamento  dei lavoratori  nel collocamento;
            24)  opere  idrauliche  della  terza,  quarta  e   quinta
          categoria;
            25) assistenza e beneficenza pubblica;
            26) scuola materna;
            27)  assistenza  scolastica per  i settori di  istruzione
          in  cui le province hanno competenza legislativa;
            28) edilizia scolastica;
            29) addestramento e formazione professionale".
            "Art. 9.   - Le   province  emanano    norme  legislative
          nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
            1) polizia locale urbana e rurale;
            2)    istruzione    elementare   e   secondaria   (media,
          classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
          artistica);
            3) commercio;
            4) apprendistato;   libretti  di    lavoro;  categorie  e
          qualifiche dei lavoratori;
            5)    costituzioni    e  funzionamento    di  commissioni
          comunali  e provinciali di controllo sul collocamento;
            6) spettacoli pubblici per quanto attiene  alla  pubblica
          sicurezza;
            7)   esercizi   pubblici,  fermi   restando  i  requisiti
          soggettivi richiesti dalle leggi  dello Stato per  ottenere
          le  licenze, i poteri di  vigilanza  dello Stato,  ai  fini
          della  pubblica    sicurezza,    la  facolta' del Ministero
          dell'interno    di  annullare  d'ufficio,  ai  sensi  della
          legislazione    statale,  i  provvedimenti adottati   nella
          materia, anche se  definitivi. La  disciplina dei   ricorsi
          ordinari   avverso i provvedimenti   stessi   e'    attuata
          nell'ambito   dell'autonomia provinciale;
            8) incremento della produzione industriale;
            9)  utilizzazione   delle  acque    pubbliche,    escluse
          le  grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
            10)   igiene   e   sanita'    ivi  comprese  l'assistenza
          sanitaria  e ospedaliera;
            11)  attivita' sportive  e ricreative   con i    relativi
          impianti  ed attrezzature".
            "Art.  16.  -  Nelle   materie e nei limiti entro cui  la
          regione, o la provincia,  puo'  emanare  norme legislative,
          le  relative   potesta' amministrative,   che   in     base
          all'ordinamento   preesistente  erano attribuite allo Stato
          sono  esercitate  rispettivamente  dalla  regione  e  dalla
          provincia.
            Restano  ferme le   attribuzioni delle province ai  sensi
          delle leggi in vigore,   in  quanto  compatibili    con  il
          presente  statuto.    Lo  Stato puo' inoltre delegare,  con
          legge, alla regione, alla   provincia e ad  altri      enti
          pubblici     locali,     funzioni    proprie    della   sua
          amministrazione.  In tal  caso   l'onere delle   spese  per
          l'esercizio  delle  funzioni  stesse  resta  a carico dello
          Stato.
            La  delega  di  funzioni   amministrative  dello   Stato,
          anche    se conferita con la presente legge,  potra' essere
          modificata   o   revocata   con   legge   ordinaria   della
          Repubblica".
            -  L'art.    3 del citato   decreto legislativo  16 marzo
          1992,   n. 266 (Norme    di  attuazione    dello    statuto
          speciale    per  il    Trentino-Alto Adige concernenti   il
          rapporto tra  atti legislativi statali  e leggi regionali e
          provinciali,  nonche' la potesta' statale   di indirizzo  e
          coordinamento), e' il seguente:
            "Art.  3  (Atti  amministrativi  statali  di  indirizzo e
          coordinamento).  -  Se  e per  quanto  lo  statuto speciale
          e  le  relative norme  di attuazione    non     prescrivono
          specifici     procedimenti     per     il coordinamento tra
          funzioni e  interessi dello Stato e  rispettivamente  della
          regione  o    delle  province    autonome,  gli    atti  di
          indirizzo  e  coordinamento  emanati  dal    Governo  della
          Repubblica  nei   limiti e nei modi  previsti  dalla  legge
          hanno efficacia    anche    nel    territorio  regionale  o
          provinciale.
            Gli    atti di   cui al  comma 1  vincolano la  regione e
          le  province  autonome  solo     al   conseguimento   degli
          obiettivi  a  risultati    in  essi stabiliti. L'emanazione
          delle norme di    organizzazione  eventualmente  occorrenti
          per  l'attuazione   degli atti  predetti e'  riservato, per
          quanto  di  rispettiva  competenza,  alla  regione  o  alle
          province autonome.
            Impregiudicato quanto  disposto nell'art. 12, comma    5,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  la  regione o le
          province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  secondo  le
          rispettive   competenze,  sono  consultate,  a  cura  della
          Presidenza   del   Consiglio    dei  Ministri,  su  ciascun
          atto amministrativo  di    indirizzo  e  coordinamento  per
          quanto  attiene  alla  compatibilita'    di  esso    con lo
          statuto speciale  e con  le relative norme  di  attuazione,
          comprese    quelle  contenute  nel  presente  decreto.   Le
          eventuali  osservazioni della  regione o della    provincia
          autonoma devono pervenire entro venti giorni.
            L'efficacia    nel territorio   regionale o   provinciale
          dell'atto   di  indirizzo  e  coordinamento  emanato  nelle
          materie  di  competenza  propria  della   regione o   delle
          province   autonome   e' sospesa   per  i    trenta  giorni
          successivi  a  quello  dal  quale  decorre  il  termine per
          ricorrere ai  sensi  dell'art.  98,  comma    secondo,  del
          medesimo  statuto  speciale, se  e  per quanto  la  regione
          a  la  provincia autonoma  ha,  nelle osservazioni di   cui
          al   comma     3,  manifestato  avviso  motivato    di  non
          compatibilita' dell'atto  con lo statuto   speciale  e  con
          le  relative  norme di attuazione comprese quelle contenute
          nel presente decreto.
            Se  entro i  trenta  giorni di   cui   al   comma 4    la
          regione  o    la  provincia autonoma notifica ricorso   per
          conflitto   di   attribuzione   in    relazione    all'atto
          amministrativo  cui   l'avviso motivato si riferisce e  per
          quanto   il     ricorso   conferma   l'avviso      motivato
          stesso, l'efficacia di  tale atto nel  territorio regionale
          o     provinciale  e'  ulteriormente  sospesa    fino  alla
          pubblicazione della  sentenza della Corte costituzionale.
            Nel   processo   per   conflitto     di     attribuzione,
          la   Corte costituzionale,  su  richiesta  del   Presidente
          del    Consiglio    dei  Ministri,  puo' disporre per gravi
          ragioni, con ordinanza motivata, la  non  applicazione  del
          comma 5.
            L'atto    di  indirizzo    e   coordinamento emanato   in
          applicazione   di principi   e norme   recati    da    atto
          legislativo  dello  Stato di  cui all'art.   2,  comma   1,
          non     vincola  direttamente    l'attivita' amministrativa
          della regione   e delle   province  autonome    per  quanto
          permangono    in    vigore   le   disposizioni  legislative
          regionali   o  provinciali  incompatibili  con  i  predetti
          principi e norme".
            -  L'art. 10 del D.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di
          attuazione dello  statuto speciale  per   il  Trentino-Alto
          Adige    in  materia   di artigianato,    incremento  della
          produzione  industriale,    cave   e  torbiere,  commercio,
          fiere e  mercati), come modificato  dall'art. 1 del decreto
          legislativo 6 luglio 1993, n. 290, e' il seguente:
            "Art.    10.   -   Con   legge provinciale  e'  stabilito
          l'ordinamento dell'ufficio di   statistica garantendone  la
          piena    indipendenza dagli organi  provinciali.  L'ufficio
          stesso  svolge  i  compiti  ad  esso attribuiti dalla legge
          provinciale per le materie  di  competenza  delle  province
          autonome. Per  gli atti  di cui  all'art. 5,  comma 2,  del
          decreto  legislativo 6  settembre 1989, n. 322, si  applica
          il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.
            Gli  uffici  di cui al  comma 1  fanno parte del  Sistema
          statistico nazionale di  cui    al  decreto  legislativo  6
          settembre 1989,  n. 322, e corrispondono  direttamente  con
          l'ISTAT   -   Istituto  nazionale  di statistica, e con gli
          altri uffici del Sistema stesso.
            Fatta   eccezione per    le  rilevazioni    di  carattere
          campionario   non  aventi  rappresentativita'    a  livello
          regionale e  di quelle derivanti da  atti    amministrativi
          ed   effettuate    direttamente  dall'organo titolare della
          rilevazione attraverso   propri  uffici  ed    organi,  gli
          uffici   di   cui  al  comma  1,  nell'ambito  del  Sistema
          statistico nazionale, effettuano - in particolare  curando,
          salvo  diversa  intesa,  la  verifica,  la  correzione e la
          memorizzazione dei dati rilevati - i censimenti e  le altre
          rilevazioni previste  dal programma statistico nazionale in
          conformita' alle  direttive tecniche disposte dall'ISTAT  e
          dagli    organi  titolari    delle rilevazioni, avvalendosi
          anche degli altri uffici del Sistema  statistico  nazionale
          operanti sul rispettivo territorio provinciale.
            Gli  uffici  di cui al  comma 1 definiscono,  con l'ISTAT
          o  con gli altri  organi    titolari   delle   rilevazioni,
          intese   tecniche  per specificare,  tenendo   conto  delle
          particolari     esigenze   locali, modalita'  organizzative
          in relazione  ai   censimenti   e alle   altre  rilevazioni
          disposte    sul    territorio    delle  province   autonome
          dall'ISTAT e in  relazione alle rilevazioni  disposte    da
          altri   uffici   del   Sistema      statistico   nazionale,
          direttamente o  in collaborazione con l'ISTAT.
            I prodotti delle rilevazioni statistiche effettuate dagli
          uffici di statistica delle province autonome, previste  dal
          programma  statistico nazionale, sono trasmessi nei termini
          previsti  all'ISTAT  o  agli  altri  uffici  del    Sistema
          statistico    nazionale titolari   delle rilevazioni stesse
          con  i criteri  e le  modalita' di cui  all'art. 21,  comma
          1, lettera   d), del   decreto legislativo   6    settembre
          1989,    n. 322.   I medesimi prodotti,  una volta validati
          nella   loro attendibilita' dai  rispettivi    responsabili
          degli    uffici  di   statistica delle   province autonome,
          possono essere pubblicati  e divulgati dagli uffici stessi,
          fermo  restando quanto  disposto  dagli  articoli 8   e   9
          del    citato decreto   legislativo  n.  322  del  1989.  I
          dati  elementari  delle rilevazioni comprese nel  programma
          statistico   nazionale   e   riferiti  al  territorio    di
          competenza,   una volta   validati  dall'organo    titolare
          delle   rilevazioni, sono  tempestivamente  trasmessi  agli
          uffici  di statistica delle province autonome.
            Gli   uffici di   cui   al   comma  1    assicurano    il
          coordinamento,    il collegamento e   l'interconnessione in
          ambito provinciale  di tutte le  fondi  pubbliche  preposte
          alla  raccolta    ed  alla elaborazione dei dati statistici
          quali individuate dall'ISTAT  ed esercitano nel  rispettivo
          territorio le funzioni degli uffici regionali dell'ISTAT.
            In  caso    di  gravi inadempimenti   o di impossibilita'
          temporanea di regolare  espletamento  delle     rilevazioni
          previste    dal   programma statistico  nazionale da  parte
          degli  uffici provinciali  di cui   al comma   1,  l'ISTAT,
          previa    diffida motivata  ed  assegnazione di  un termine
          idoneo per la rimozione  dell'inadempimento o  delle  cause
          del  non  regolare funzionamento, provvede   direttamente o
          attraverso altri organi del Sistema statistico   nazionale,
          per  il  periodo  strettamente  necessario  ai  conseguenti
          adempimenti.
            In caso   di gravi inadempimenti    o  di  impossibilita'
          temporanea  di regolare   espletamento  delle   rilevazioni
          previste  dal   programma statistico nazionale  da    parte
          degli   uffici   statistici      degli   enti   di  livello
          subprovinciale, previa diffida motivata ed assegnazione  di
          un  termine  idoneo  per la rimozione  dell'inadempimento o
          delle cause del  non  regolare  funzionamento,  gli  uffici
          provinciali  di  cui al comma 1 provvedono  direttamente  o
          attraverso     altri   uffici    del    Sistema  statistico
          nazionale  operanti   nel  territorio  provinciale, per  il
          periodo strettamente necessario ai conseguenti adempimenti.
            Restano ferme le   disposizioni  di  cui  al  titolo  III
          della legge 11 marzo 1972, n. 118.
            L'ufficio    regionale di   corrispondenza  dell'Istituto
          centrale  di statistica con sede in Trento e' soppresso.
            Il personale  in servizio in tale  ufficio alla  data  di
          entrata  in vigore   del  presente  decreto  viene   messo,
          a  sua   richiesta,   a disposizione della  provincia    di
          Trento  o  di quella di   Bolzano ed ha diritto  a chiedere
          il trasferimento  alla provincia  cui sia   stato  messo  a
          disposizione   entro sessanta giorni dalla data  di entrata
          in vigore della legge provinciale che,    a  seguito  della
          soppressione     del     predetto    ufficio,    disciplini
          l'inquadramento   del  personale  che  abbia  chiesto    il
          trasferimento    alla    provincia  stessa;  la    messa  a
          disposizione ha  luogo fino   alla scadenza    del  termine
          per  chiedere  trasferimento    e    comunque,    per    il
          personale   che   ha    chiesto    il  trasferimento,  fino
          all'inquadramento nel ruolo provinciale.
            Al personale  trasferito e'  garantito il rispetto  della
          posizione giuridicoeconomica acquisita.
            Le  spese    per  il    pagamento  delle  competenze   al
          personale   messo a disposizione delle  province  sono    a
          carico  del bilancio dell'Istituto centrale di  statistica,
          salvo  rivalsa nei confronti  delle province medesime".
            - Il primo comma dell'art.  14    del  citato  D.P.R.  31
          agosto 1972, n.  670, e' riportato nelle note all'art. 2.