Art. 7. Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali. 1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinato l'organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresi' apportate le necessarie variazioni agli organici dei magistrati dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario e' modificato dal presente decreto. 2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla nomina dei presidenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e dei procuratori della Repubblica presso i medesimi tribunali. 3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinato l'organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali e sono altresi' apportate le necessarie variazioni agli organici dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario e' modificato dal presente decreto. 4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere assegnati, ove necessario, i dirigenti ai tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e alle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali. 5. Con decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di inizio del funzionamento dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali. 6. Salvo quanto disposto dal comma 5, le modifiche di competenza territoriale introdotte dal presente decreto hanno efficacia dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.