Art. 7.
Determinazione  degli  organici  degli uffici giudiziari e nomina dei
capi e dei dirigenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in
Campania e delle procure della    Repubblica    presso   i   medesimi
                             tribunali.
  1.  Con  decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio
superiore  della magistratura, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto, e' determinato
l'organico  dei  magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in
Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali
e  sono altresi' apportate le necessarie variazioni agli organici dei
magistrati  dei  tribunali  e  delle  procure della Repubblica il cui
circondario e' modificato dal presente decreto.
  2.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura  provvede,  entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
alla  nomina dei presidenti dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in
Campania  e  dei  procuratori  della  Repubblica  presso  i  medesimi
tribunali.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della giustizia, da emanarsi entro
novanta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e'  determinato l'organico del personale amministrativo dei tribunali
di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica
presso  i  medesimi tribunali e sono altresi' apportate le necessarie
variazioni   agli  organici  dei  tribunali  e  delle  procure  della
Repubblica il cui circondario e' modificato dal presente decreto.
  4.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente   decreto   possono  essere  assegnati,  ove  necessario,  i
dirigenti  ai  tribunali  di Tivoli e di Giugliano in Campania e alle
procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.
  5.  Con  decreto del Ministro della giustizia e' fissata la data di
inizio  del  funzionamento  dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in
Campania   e   delle  procure  della  Repubblica  presso  i  medesimi
tribunali.
  6.  Salvo  quanto  disposto dal comma 5, le modifiche di competenza
territoriale  introdotte  dal  presente  decreto  hanno efficacia dal
centottantesimo  giorno  dalla  data di entrata in vigore del decreto
medesimo.