Art. 8. Copertura dell'organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali. 1. Alla copertura dell'organico dei magistrati dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, nonche' dei tribunali e delle procure della Repubblica il cui circondario e' modificato dal presente decreto, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento; l'assegnazione in atto, alla data di cui all'articolo 7, comma 5, anche se non in via esclusiva, alle sezioni distaccate di tribunale oggetto di revisione ai sensi del presente decreto costituisce titolo di preferenza assoluta per il tramutamento ai rispettivi circondari cui le stesse sono state attribuite. In tal caso non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali, dei tribunali e delle procure delle Repubblica oggetto della presente revisione, nonche' delle relative sezioni distaccate, si provvede, nei limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del personale gia' in servizio negli stessi uffici giudiziari alla data di cui all'articolo 7, comma 5; quanto agli eventuali esuberi o carenze di organico, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento nel rispetto dei principi enunciati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
Note all'art. 8: - Si trascrive il testo dell'art. 194 del citato regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12: "Art. 194 (Tramutamenti successivi). - Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non puo' essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".