Art. 8.
Copertura dell'organico dei tribunali di Tivoli e di Giugliano in
Campania e delle procure della    Repubblica    presso   i   medesimi
                             tribunali.
  1.  Alla  copertura  dell'organico  dei magistrati dei tribunali di
Tivoli  e  di  Giugliano in Campania e delle procure della Repubblica
presso  i  medesimi  tribunali, nonche' dei tribunali e delle procure
della  Repubblica  il  cui  circondario  e'  modificato  dal presente
decreto,   si   provvede   mediante   le   ordinarie   procedure   di
trasferimento;  l'assegnazione in atto, alla data di cui all'articolo
7, comma 5, anche se non in via esclusiva, alle sezioni distaccate di
tribunale   oggetto  di  revisione  ai  sensi  del  presente  decreto
costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta  per il tramutamento ai
rispettivi  circondari  cui  le  stesse sono state attribuite. In tal
caso non si applica l'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12.
  2.  Alla  copertura  dell'organico del personale amministrativo dei
tribunali  di Tivoli e di Giugliano in Campania e delle procure della
Repubblica presso i medesimi tribunali, dei tribunali e delle procure
delle  Repubblica  oggetto  della  presente  revisione, nonche' delle
relative  sezioni distaccate, si provvede, nei limiti della dotazione
organica,  mediante assegnazione del personale gia' in servizio negli
stessi  uffici  giudiziari  alla data di cui all'articolo 7, comma 5;
quanto  agli  eventuali  esuberi  o  carenze di organico, si provvede
mediante  le  ordinarie  procedure  di trasferimento nel rispetto dei
principi  enunciati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni.
 
          Note all'art. 8:
              - Si  trascrive il testo dell'art. 194 del citato regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12:
              "Art.  194  (Tramutamenti  successivi). - Il magistrato
          destinato,   per   trasferimento   o  per  conferimento  di
          funzioni,  ad  una  sede  da  lui  chiesta, non puo' essere
          trasferito  ad  altre  sedi  o  assegnato ad altre funzioni
          prima  di  tre  anni dal giorno in cui ha assunto effettivo
          possesso  dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di
          salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia".
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".