Art. 9. Distretti notarili 1. Le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio dei distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella adottata con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, e successive revisioni. 2. Sono abrogati l'articolo 3, primo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'articolo 3, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124.
Note all'art. 9: - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, n. 651, reca: "Revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai". - Il testo vigente dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 3. - (Primo comma abrogato). Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sara' con decreto reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa corte d'appello. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, puo' sempre con decreto reale, previo il parere della corte d'appello, ordinarsi la riunione di piu' distretti limitrofi dipendenti dalla stessa corte d'appello. I distretti riuniti sono considerati come unico distretto". - Il testo vigente dell'art. 3 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto legislativo, e' il seguente: "Art. 3. - La disposizione dell'art. 3, capoverso 1°, della legge si applica anche se i notari in esercizio superino il numero di 14, compresi i notari conservati ai sensi dell'art. 165 della legge stessa. (Secondo comma abbrogato). - Il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 1224, reca: "Modificazioni alla circoscrizione notarile".