Art. 9.
                         Distretti notarili
  1. Le norme del presente decreto non hanno incidenza sul territorio
dei  distretti notarili, che resta disciplinato dalla vigente tabella
adottata  con  decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986,
n. 651, e successive revisioni.
  2.  Sono abrogati l'articolo 3, primo comma della legge 16 febbraio
1913,  n.  89,  l'articolo  3,  secondo  comma,  del  regolamento per
l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, approvato con regio
decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e gli articoli 1, 2 e 3 del regio
decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 4 agosto
          1986,  n. 651, reca: "Revisione della tabella che determina
          il numero e la residenza dei notai".
              - Il  testo vigente dell'art. 3 della legge 16 febbraio
          1913,  n.  89  (Ordinamento  del  notariato e degli archivi
          notarili),    come    modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente:
              "Art. 3. - (Primo comma abrogato).
              Il  distretto  cui  siano  assegnati meno di 15 notari,
          sara'   con   decreto  reale  riunito  ad  altro  distretto
          limitrofo dipendente dalla stessa corte d'appello.
              Inoltre,  quando  le  circostanze  lo consigliano, puo'
          sempre  con  decreto  reale,  previo  il parere della corte
          d'appello,   ordinarsi   la   riunione  di  piu'  distretti
          limitrofi dipendenti dalla stessa corte d'appello.
              I   distretti   riuniti  sono  considerati  come  unico
          distretto".
              - Il  testo  vigente  dell'art.  3  del  regio  decreto
          10 settembre  1914,  n.  1326 (Approvazione del regolamento
          per  l'esecuzione  della  legge  16 febbraio  1913,  n. 89,
          riguardante  l'ordinamento  del  notariato  e degli archivi
          notarili),    come    modificato   dal   presente   decreto
          legislativo, e' il seguente:
              "Art.  3.  - La disposizione dell'art. 3, capoverso 1°,
          della  legge  si  applica  anche  se  i notari in esercizio
          superino  il  numero di 14, compresi i notari conservati ai
          sensi dell'art. 165 della legge stessa.
              (Secondo comma abbrogato).
              - Il  regio  decreto-legge  28 dicembre  1924, n. 1224,
          reca: "Modificazioni alla circoscrizione notarile".