Articolo 10
(Approvazione  dei  progetto  e  autorizzazione  degli  interventi di
 bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza permanente)
1. Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 13, gli interventi di
   bonifica   e   ripristino  ambientale  e  di  messa  in  sicurezza
   permanente  di  cui  agli  articoli 4, 5 e 6 sono effettuati sulla
   base di apposita progettazione, da redigere sulla base dei criteri
   generali  e  linee guida previsti nell'Allegato 4, che si articola
   nei seguenti tre livelli di approfondimenti tecnici progressivi:
   Piano  della  caratterizzazione,  Progetto  preliminare e Progetto
   definitivo.  I  criteri  generali  stabiliti  nell'Allegato  4  si
   applicano fino alla determinazione delle linee guida e dei criteri
   da parte della regione.
2 Entro  trenta  giorni dall'evento che ha determinato il superamento
   dei   valori   di   concentrazione   limite   accettabili  o  alla
   individuazione  della situazione di pericolo concreto e attuale di
   superamento  dei  valori  di  concentrazione  limite accettabili o
   dalla notifica dell'ordinanza di cui all'articolo 8 o, fatto salvo
   quanto  disposto  dall'articolo  9,  comma  3, dalla comunicazione
   effettuata   dall'interessato   o,   qualora   necessario,   dalla
   conclusione  degli  interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e
   3,  deve essere presentato al Comune e alla Regione il Piano della
   caratterizzazione   predisposto   secondo   i   criteri   definiti
   nell'Allegato 4.
3. Il  progetto  definitivo  deve  essere presentato al Comune e alla
   Regione  entro  e  non oltre un anno dalla scadenza del termine di
   cui  al  comma  2.  Il  Comune o, se l'intervento riguarda un'area
   compresa  nel  territorio  di  piu' comuni, la Regione, approva il
   progetto  definitivo  entro  novanta  giorni  dalla presentazione,
   sentita una Conferenza di servizi convocata ai sensi dell'articolo
   14  della  legge  7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
   integrazioni,  alla  quale  sono  chiamati  a partecipare gli enti
   locali  interessati,  l'ARPA  competente per territorio e tutte le
   altre   amministrazioni   competenti  per  le  autorizzazioni,  le
   concessioni,  i  concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli
   altri atti di assenso di cui al comma 10.Se il progetto prevede la
   realizzazione  di  opere  sottoposte a procedura di valutazione di
   impatto    ambientale    ai   sensi   della   normativa   vigente,
   l'approvazione   del   progetto   medesimo   e'  subordinato  alla
   acquisizione  della  relativa pronuncia di compatibilita' da parte
   della  Amministrazione competente. In tali casi i termini previsti
   dal  presente  decreto  sono  sospesi  sino alla conclusione della
   procedura di valutazione di impatto ambientale.
4. Il  Comune  o,  se  l'intervento  riguarda  un'area  compresa  nel
   territorio  di  piu'  comuni, la Regione, sentita la Conferenza di
   servizi,  approva  il piano della caratterizzazione e ne autorizza
   l'esecuzione,  eventualmente  richiedendo integrazioni e imponendo
   specifiche prescrizioni.
5. Sulla   base   dei   risultati  dell'esecuzione  del  Piano  della
   caratterizzazione deve essere predisposto e' trasmesso al Comune e
   alla  Regione il progetto preliminare redatto secondo le modalita'
   definite nell'Allegato 4.
Il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio
   di  piu'  comuni,  la  Regione,  sentita la Conferenza di servizi,
   approva  il progetto preliminare, con la perimetrazione definitiva
   dell'area   influenzata   dalla   fonte  inquinante  eventualmente
   richiedendo integrazioni e imponendo specifiche prescrizioni.
6. Sulla  base  del  progetto  preliminare e' predisposto il progetto
   definitivo  di  bonifica  e  ripristino ambientale o di bonifica e
   ripristino  ambientale  con  misure  di  sicurezza  o' di messa in
   sicurezza  permanente,  che stabilisce le eventuali prescrizioni e
   limitazioni per l'uso del sito.
7. I  progetti  di  bonifica  e  ripristino  ambientale con misure di
   sicurezza  di  cui all'articolo 5 possono essere approvati solo se
   siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il  Progetto  preliminare  dimostri che i valori di concentrazione
   limite  accettabili  di  cui  all'Allegato  1  non  possono essere
   raggiunti  neppure  con  l'applicazione  delle migliori tecnologie
   disponibili;
b) i   valori  di  concentrazione  residui  da  raggiungere'  per  lo
   specifico  sito per la destinazione d'uso prevista garantiscano la
   tutela  della  salute e dell'ambiente influenzato dall'impatto del
   sito;  questa  condizione deve essere verificata sulla base di una
   analisi   del   rischio   condotta   secondo  i  criteri  indicati
   nell'Allegato   4;  c)  il  Progetto  preliminare  di  bonifica  e
   ripristino ambientale preveda e descriva le misure di sicurezza da
   adottare nel sito e nell'area circostante, i piani di monitoraggio
   ed  i  controlli  da  eseguire  per valutare l'efficacia nel tempo
   degli interventi di bonifica e delle misure di sicurezza adottate.
8. 1 progetti di messa in sicurezza permanente posso essere approvati
   solo se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.
9. Con  il provvedimento di approvazione dei progetto definitivo sono
   autorizzati gli interventi necessari per l'attuazione del progetto
   stesso  e  sono  stabiliti  i  relativi  tempi  d'esecuzione, sono
   indicate  le eventuali prescrizioni per l'esecuzione dei lavori ed
   e'  fissata  l'entita'  delle  garanzie  finanziarie in misura non
   inferiore  al  20%  dei  costo  stimato dell'intervento che devono
   essere  prestate a favore della Regione per la corretta esecuzione
   e  il completamento degli interventi medesimi. Il provvedimento e'
   comunque  comunicato  alla  Regione,  alla  Provincia ed al Comune
   interessati.
10.Ai fini soli della realizzazione e dell'esercizio degli impianti
   e   delle  attrezzature  necessarie  all'attuazione  del  progetto
   definitivo,  e per il tempo strettamente necessario all'attuazione
   medesima,  l'autorizzazione  di cui al comma 9 sostituisce a tutti
   gli  effetti  le  autorizzazioni  le  concessioni,  i concerti, le
   intese,  i  nulla  osta,  i  pareri  e  gli assensi previsti dalla
   legislazione   vigente.   L'autorizzazione  costituisce,  altresi'
   variante   urbanistica   e   comporta  dichiarazione  di  pubblica
   utilita',  di  urgenza  ed  indifferibilita' dei lavori qualora la
   realizzazione  e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature
   rivesta carattere di pubblica utilita'.
11.Nel caso di bonifica e ripristino ambientale di siti interessati
   da  attivita'  produttive  in  esercizio, fatto salvo l'obbligo di
   garantire  la  tutela  della  salute  pubblica e dell'ambiente, il
   Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio
   di  piu'  comuni  la Regione, in sede di approvazione del progetto
   assicura  che  i suddetti interventi siano articolati in modo tale
   da risultare compatibili con la prosecuzione della attivita'.
 
          Nota all'art. 10:
           -L'art. 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto  di  accesso  a  documenti  amministrativi)  e'  il
          seguente:
            "Art.  14.-1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento  amministrativo,  l'amministrazione procedente
          indice di regola una conferenza di servizi.
            2 La conferenza stessa puo' essere indetta  anche  quando
          l'amministrazione   procedente   debba   acquisire  intese,
          concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di  altre
          amministrazioni  pubbliche.  In tal caso, le determinazioni
          concordate  nella  conferenza  sostituiscono  a  tutti  gli
          effetti  i  concerti,  le intese, i nullaosta e gli assensi
          richiesti.
            2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi
          le  amministrazioni  che  vi  partecipano  stabiliscono  il
          termine  entro cui e' possibile pervenire ad una decisione.
          In caso di inutile decorso  del  termine  l'amministrazione
          indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4.
            2-ter.  Le  disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si
          applicano  anche  quando  l'attivita'   del   privato   sia
          subordinata  ad  atti  di consenso, comunque denominati, di
          competenza di amministrazioni pubbliche diverse.  In questo
          caso,  la  conferenza  e'  convocata,  anche  su  richiesta
          dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
          dell'interesse pubblico prevalente.
            3.  Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione
          la quale, regolarmente  convocata,  non  abbia  partecipato
          alla    conferenza   o   vi   abbia   partecipato   tramite
          rappresentanti  privi   della   competenza   ad   esprimere
          definitivamente  la  volonta', salvo che essa non comunichi
          all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
          entro venti giorni dalla  conferenza  stessa  ovvero  dalla
          data    di    ricevimento    della    comunicazione   delle
          determinazioni  adottate,  qualora  queste  ultime  abbiano
          contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
          previste.
            3-bis.  Nel  caso  in  cui  una  amministrazione  abbia
          espresso, anche nel  corso  della  conferenza,  il  proprio
          motivato   dissenso,   l'amministrazione   procedene   puo'
          assumere la  determinazione  di  conclusione  positiva  del
          procedimento   dandone   comunicazione  al  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente  o
          quella  dissenziente sia una amministrazione statale; negli
          altri casi la comunicazione e'  data  al  presidente  della
          regione  ed  ai  sindaci  Il  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  previa  delibera  del  consiglio   medesimo,   o
          presidente  della  regione o i sindaci, previa delibera del
          consiglio regionale consigli comunali, entro trenta  giorni
          dalla  ricezione  della  comunicazione, possono disporre la
          sospensione della determinazione  inviata;  trascorso  tale
          termine,  in  assenza  di sospensione, la determinazione e'
          esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
          trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione  che  tenga
          conto  delle  osservazioni del Presidente del Consiglio dei
          Ministri. Decorso inutilmente tale termine,  la  conferenza
          e' sciolta.
            4.  Qualora  il  motivato  dissenso  alla conclusione del
          procedimento sia espresso da una  amministrazione  preposta
          alla  tutela  ambientale, paesaggistico-territoriale, del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute
          dei    cittadini,    l'amministrazione    procedente   puo'
          richiedere,  purche'  non  vi  sia  stata  una   precedente
          valutazione  di  impatto  ambientale  negativa in base alle
          norme  tecniche  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  27 dicembre 1988, publicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del   5   gennaio   1989,   una
          determinazione   di   conclusione   del   procedimento   al
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri.
            4-bis. La conferenza di servizi puo'  essere  convocata
          anche  per  l'esame  contestuale  di interessi coinvolti in
          piu'  procedimenti  amministrativi  connessi,   riguardanti
          medesimi  attivita' o risultati. In tal caso, la conferenza
          e'  indetta  dalla  amministrazione  o,  previa   informale
          intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse
          pubblico  prevalente ovvero dall'amministrazione competente
          a concludere  il  procedimento  che  cronologicamente  deve
          precedere gli altri connessi.  L'indizione della conferenza
          puo'  essere  richiesta  da qualsiasi altra amministrazione
          coinvolta.