Articolo 11
                      (Progettazione per fasi)
1. Qualora  dal  progetto  preliminare  risulti  che la bonifica o la
   bonifica con misure di sicurezza presenti particolare complessita'
   a  causa della natura degli interventi o dell'estensione dell'area
   interessata  dai medesimi, l'approvazione del progetto preliminare
   puo'  consentire  che,  fermo  restando  l'obbligo  di prestare la
   garanzia  per  l'intero  intervento,  il  progetto  definitivo  di
   bonifica  o  di bonifica con misure di sicurezza sia articolato in
   fasi  progettuali  distinte  per  rendere possibile la valutazione
   dell'adozione  di  tecnologie  innovative o la realizzazione degli
   interventi per singole aree.
2. Ogni  fase  progettuale  dovra'  contenere un dettagliato rapporto
   delle  operazioni  svolte  .e  dei  risultati  ottenuti nella fase
   precedente  secondo  le.  indicazioni  dell'Allegato  4 ed. essere
   approvata  tenendo  conto dei risultati dell'attuazione delle fasi
   progettuali precedenti.
3. Nell'autorizzazione   dovra'   essere   indicato   il  termine  di
   presentazione del progetto di bonifica della fase successiva.