Articolo 12
                             (Controlli)
1. La  documentazione  relativa  al Piano della caratterizzazione, al
   Progetto  preliminare,  al  Progetto definitivo, comprensivo delle
   misure   di   sicurezza,  dei  monitoraggi  da  effettuare,  delle
   limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono
   trasmessi  alla Provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli
   sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati.
2. Il  completamento  degli  interventi  di,  bonifica  e  ripristino
   ambientale  e  la  conformita'  degli stessi 41 progetto approvato
   sono  accertati  dalla  Provincia mediante apposita certificazione
   predisposta  in  conformita'  ai  criteri ed ai contenuti indicati
   nell'Allegato  5.  Il  completamento  degli interventi di messa in
   sicurezza  permanente  e  la  conformita' degli stessi al progetto
   approvato non puo' comunque essere accertato se non decorsi cinque
   anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4.
3. La  certificazione  di  cui  al  comma 2 costituisce titolo per lo
   svincolo  delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma
   9.
4. Per  gli  interventi  di  cui  agli articoli 5 e 6.la Provincia e'
   altresi'  tenuta  ad  effettuare  controlli e verifiche periodiche
   sull'efficacia   delle   misure  di  sicurezza  adottate  e  degli
   interventi  di  messa  in  sicurezza  permanente, anche al fine di
   accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del
   sito  sottoposto  ai predetti interventi siano corrispondenti alla
   destinazione  d'uso prevista e non comportino rischi per la salute
   e  per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche. e
   scientifiche nel frattempo intervenute.