Articolo 13 (Interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione) 1. La Regione puo' individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10. 2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1 devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri cubi; b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di' cui all'articolo 5 ne' interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6; c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale. 3. La Regione stabilisce le modalita' ed i criteri che devono essere rispettati per l'esecuzione degli interventi di bonific,1, anche con riferimento alle modalita' di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attivita' ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei 4. E progetto esecutivo relativo agli interventi di cui al comma 1 deve essere presentato, sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune che puo' chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalita' di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino i criteri stabiliti dalla Regione.