Articolo 13
(Interventi di bonifica e ripristino  ambientale  che  non richiedono
                           autorizzazione)
1. La  Regione puo' individuare tipologie di interventi di bonifica e
   ripristino  ambientale  che  possono  essere  realizzati  senza la
   preventiva autorizzazione di cui all'articolo 10.
2. Ai  fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1 devono
   essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) il  volume  del  terreno  contaminato  non deve essere superiore a
   cento metri cubi;
b) il   progetto   non  deve  riguardare  interventi  di  bonifica  e
   ripristino ambientale con misure di sicurezza di' cui all'articolo
   5   ne'  interventi  di  messa  in  sicurezza  permanente  di  cui
   all'articolo 6;
c) il  progetto  non  deve  rientrare  tra  quelli  che  in base alla
   normativa  vigente  sono soggetti alla procedura di valutazione di
   impatto ambientale.
3. La  Regione stabilisce le modalita' ed i criteri che devono essere
   rispettati  per  l'esecuzione degli interventi di bonific,1, anche
   con  riferimento  alle  modalita' di recupero e di smaltimento dei
   rifiuti  che derivano dalle predette attivita' ed al vincolo della
   limitazione della movimentazione dei
4. E  progetto  esecutivo  relativo agli interventi di cui al comma 1
   deve  essere  presentato,  sessanta  giorni  prima dell'inizio dei
   lavori,  al  Comune  che  puo'  chiedere  integrazioni e stabilire
   prescrizioni  e  modalita'  di  esecuzione  dei  lavori medesimi o
   impedire  l'esecuzione  degli  interventi  che  non  rispettino  i
   criteri stabiliti dalla Regione.