Art. 15
                  Interventi di interesse nazionale

  1.  Gli  interventi  di  interesse  nazionale sono individuabili in
relazione  alle  caratteristiche dei sito inquinato, alle quantita' e
pericolosita' degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al rilievo
dell'impatto  sull'ambiente  circostante al sito inquinato in termini
di  rischio' sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali  ed  ambientali  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
direttivi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera n), del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
    a)  la  bonifica  riguardi  aree  e  territori  compresi i, corpi
idrici, di particolare pregio ambientale;
    b)  la  bonifica  riguardi aree e territori tutelati ai sensi del
decreto  legge 27 giugno 1985, n. 3 12, convertito, con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
    c)    il    rischio    sanitario   ed   ambientale   che   deriva
dall'inquinamento  risulti  particolarmente  elevato in ragione della
densita' della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;
    d)  l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area
sia rilevante;
    e)  l'inquinamento costituisca un rischio per i beni di interesse
storico e culturale di rilevanza nazionale;
    f)  la  bonifica  riguardi  siti  compresi nel territorio di piu'
regioni.
  2.  Il responsabile presenta al Ministero dell'Ambiente il Piano di
caratterizzazione,  il  Progetto preliminare e il Progetto definitivo
predisposti secondo i criteri generali stabiliti dall'Allegato 4, nei
termini  e  secondo le modalita' di cui all'articolo 10, comunicando,
altresi',  le  informazioni  relative  agli  interventi  di  messa in
sicurezza  adottati  ai  sensi dell'articolo 7 o dell'articolo 8. Nel
caso  in  cui  il responsabile non provveda o non sia individuabile e
non  provveda  il proprietario. del' sito inquinato ne altro soggetto
interessato, i progetti sono predisposti dal Ministero dell'ambiente,
che  si  avvale  dell'A.N.P.A.,  dell'Istituto Superiore di Sanita' e
dell'E.N.E.A.
  3.  Per l'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali di cui al
comma  2  il  Ministero  dell'ambiente si avvale dell'A.N.P.A., delle
A.R.P.A,  delle  regioni  interessate  e  dell'Istituto  Superiore di
Sanita'.
  4.   Il   Ministro   dell'Ambiente,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e della sanita',
d'intesa  con  la  regione  territorialmente  competente,  approva il
progetto definitivo, tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria
tecnica e autorizza la realizzazione dei relativi interventi.
  5.  Qualora  gli  interventi  di  bonifica  e ripristino ambientale
prevedano  la  realizzazione  di  opere  sottoposte  a  procedura  di
valutazione  di  impatto ambientale ai sensi della normativa vigente,
approvazione  di cui al comma 4 e' subordinata all'acquisizione della
relativa pronuncia di compatibilita'. In tali casi i termini previsti
dal  presente  decreto  sono  sospesi  sino  alla  conclusione  della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
  6.  L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di
cui all'articolo 10, comma 10.
 
          Note all'art. 15:
           - Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n), del citato
          D.Lgs.
           n. 22/1997, e' riportato nelle note alle premesse.
           -La legge 8 agosto 1985,  n.  431,  di  inversione,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge 27 gennaio 1985, n. 312,
          reca disposizioni urgenti  per  la  tutela  delle  zone  di
          particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art. 82
          del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.