Articolo 16 (Censimento dei siti potenzialmente contaminati) 1. I Censimenti, effettuati con le modalita' di cui al DM n. 185 del 16/05/89, pubblicato nella G.U. n. 121 dei 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, ed in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Le Regioni ai fini della predisposizione dei Piani regionali per la bonifica delle aree inquinate, possono procedere, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, all'aggiornamento del Censimento dei siti potenzialmente contaminati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Note all'art. 16: -Il D.M. 16 maggio 1989 reca: "Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalita' uniforme da parte di tutte le regioni e province autonome dei piani di bonifica". -Il D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".