Articolo 16
          (Censimento dei siti potenzialmente contaminati)
1. I  Censimenti, effettuati con le modalita' di cui al DM n. 185 del
   16/05/89,  pubblicato  nella  G.U. n. 121 dei 26 maggio 1989, sono
   estesi  alle  aree  interne  ai  luoghi  di  produzione, raccolta,
   smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti,  ed  in  particolare  agli
   impianti  a  rischio  di incidente rilevante di cui al decreto del
   Presidente  della  Repubblica  17 maggio 1988, n. 175 e successive
   modifiche ed integrazioni.
2. Le  Regioni  ai fini della predisposizione dei Piani regionali per
   la  bonifica  delle  aree inquinate, possono procedere, nei limiti
   delle disponibilita' finanziarie, all'aggiornamento del Censimento
   dei siti potenzialmente contaminati, entro un anno dall'entrata in
   vigore del presente regolamento.
 
          Note all'art. 16:
           -Il D.M. 16 maggio 1989 reca: "Criteri e linee guida per
          l'elaborazione e la predisposizione, con modalita' uniforme
          da  parte di tutte le regioni e province autonome dei piani
          di bonifica".
           -Il D.P.R. 17 maggio 1988,  n.  175,  reca:  "Attuazione
          della  direttiva  CEE  n.  82/501,  relativa  ai  rischi di
          incidenti  rilevanti  connessi  con  determinate  attivita'
          industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183".