Articolo 17
                  (Anagrafe dei siti da bonificare)
1. Ai  sensi  dell'articolo  17,  comma 12, del decreto legislativo 5
   febbraio  1997, n. 22, le regioni, sulla base dei criteri definiti
   dall'A.N.P.A, predispongono entro un anno dalla data di entrata in
   vigore dei presente decreto l'Anagrafe dei siti. da bonificare che
   deve contenere:
a) l'elenco dei siti da bonificare;
b) l'elenco   dei   siti  sottoposti  ad  intervento  di  bonifica  e
   ripristino  ambientale,  di  bonifica  e ripristino ambientale con
   misure  di  sicurezza,  di  messa  in sicurezza permanente nonche'
   degli interventi realizzati nei siti medesimi.
2. L'elenco  dei siti da bonificare e' predisposto e aggiornato sulla
   base:
a) delle  notifiche  dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di
   cui  si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione
   limite accettabili di cui all'Allegato 1;
b) delle  notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia
   verificato  il  superamento  dei  valori  di concentrazione limite
   accettabili di cui all'Allegato 1;
c) degli   accertamenti   eseguiti   dall'autorita'   competente  che
   attestino  un  superamento  dei  valori  di  concentrazione limite
   accettabili  di  cui  all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti
   nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati;
d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle
   proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati.
3. La  Regione  a  seguito' dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe
   dei siti da bonificare ne da' comunicazione al Comune, che diffida
   il  responsabile  dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui
   all'articolo 6, dandone comunicazione al proprietario del sito.
   Qualora  il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e
   il  proprietario  del  sito  non  avvii  la procedura medesima, il
   Comune   o  la  Regione  provvedono  a  realizzare  d'ufficio  gli
   interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
   secondo  l'ordine  di priorita' fissati nel Piano regionale per la
   bonifica delle aree inquinate.
4. L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve
   risultare  dal  certificato  di  destinazione  urbanistica  di cui
   all'articolo  18,  comma  2,  della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
   nonche'  dalla  cartografia,  e dalle norme tecniche di attuazione
   dello   strumento   urbanistico  generale  dei  Comune  ed  essere
   comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
5. Per  garantire  l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei
   dati  e  delle informazioni, A.N.P.A. definisce, in collaborazione
   con   le   Regioni  e  le  Agenzie  regionali  per  la  protezione
   dell'ambiente,  i  contenuti  e  la  struttura dei dati essenziali
   dell'Anagrafe  nonche'  le  modalita'  della loro trasposizione in
   sistemi  informativi  collegati  alla rete del sistema informativo
   nazionale per l'ambiente.
 
          Note all'art. 17:
           - Per  il  testo  dell'art.  17, comma 12, del D.Lgs. n.
          22/1997 V.  nelle note alle premesse.
           -Per il testo dell'art. 18,  comma  2,  della  legge  n.
          47/1985 V.  nelle noe all'art. 5.