Articolo 17 (Anagrafe dei siti da bonificare) 1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le regioni, sulla base dei criteri definiti dall'A.N.P.A, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore dei presente decreto l'Anagrafe dei siti. da bonificare che deve contenere: a) l'elenco dei siti da bonificare; b) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale, di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente nonche' degli interventi realizzati nei siti medesimi. 2. L'elenco dei siti da bonificare e' predisposto e aggiornato sulla base: a) delle notifiche dei soggetti di cui all'articolo 6 per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1; b) delle notifiche dei soggetti interessati per i siti di cui si sia verificato il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'Allegato 1; c) degli accertamenti eseguiti dall'autorita' competente che attestino un superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, per i siti inseriti nel Censimento dei siti potenzialmente contaminati; d) delle comunicazioni dei soggetti pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni abbiano individuato siti inquinati. 3. La Regione a seguito' dell'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare ne da' comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento ad avviare la procedura di cui all'articolo 6, dandone comunicazione al proprietario del sito. Qualora il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune o la Regione provvedono a realizzare d'ufficio gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale secondo l'ordine di priorita' fissati nel Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. 4. L'inserimento di un sito nell'Anagrafe dei siti da bonificare deve risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' dalla cartografia, e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale dei Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente. 5. Per garantire l'efficacia della raccolta e del trasferimento dei dati e delle informazioni, A.N.P.A. definisce, in collaborazione con le Regioni e le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'Anagrafe nonche' le modalita' della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del sistema informativo nazionale per l'ambiente.
Note all'art. 17: - Per il testo dell'art. 17, comma 12, del D.Lgs. n. 22/1997 V. nelle note alle premesse. -Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 47/1985 V. nelle noe all'art. 5.