Articolo 6
Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale)

  1.  Qualora  la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati
ed  il  progetto  preliminare  * di cui all'articolo 10 dimostri che,
nonostante  l'applicazione  delle  migliori  tecnologie disponibili a
costi  sopportabili  secondo  i principi della normativa comunitaria,
non  sia  possibile  la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se
l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni,
la  Regione,  puo'  autorizzare  interventi  di  messa  in  sicurezza
permanente   e   ripristino   ambientale,   eventualmente  prevedendo
interventi di ingegneria, naturalistica.
  2.  Nei  siti  sottoposti  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza
permanente  possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito
stesso  che  costituiscono la fonte inquinante e i. residui originati
dal loro trattamento.
  3.   Ai  siti  sottoposti  ad  interventi  di  messa  in  sicurezza
permanente   si'   applicano   le   norme  tecniche,  finanziarie  ed
amministrative   e   le   garanzie  previste  ai  sensi  del  decreto
legislativo  5  febbraio  1997,  n.  22,  e  successive  modifiche ed
integrazioni  per il controllo e la gestione delle discariche dopo la
chiusura,   fatto,   comunque,  salvo  l'obbligo  di  procedere  agli
interventi  di  messa  in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale
qualora  si  determinino  situazioni  di  inquinamento  o di pericolo
concreto. ed attuale di inquinamento.
  4.  Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti
o  le  particolari modalita' previste per l'utilizzo dell'area devono
risultare   dal   certificato  di  destinazione  urbanistica  di  cui
all'articolo  18,  comma  2,  della  legge  28  febbraio 1985, n. 47,
nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di' attuazione dello
strumento  urbanistico  generale  del  Comune  ed  essere  comunicati
all'Ufficio Tecnico Erariale competente.
  5.   Gli   interventi  di  messa  in  sicurezza  permanente  devono
privilegiare,  ove  possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento
di  rifiuti  e  di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di
limitare  la  superficie e il volume complessivi dei sito interessato
da tali interventi.
  6.  E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai
sensi  degli  articoli  4  e  5  dell'area  influenzata  dalla  fonte
inquinante  costituita  dai  rifiuti  stoccati  qualora  i  valori di
concentrazione  nel  suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o
nelle   acque   superficiali   risultino   superiori   ai  valori  di
concentrazione limite accettabili 'di cui all'articolo 3, comma I.
 
          Note all'art. 6:
           -Per il titolo del D.Lgs. n. 22/1997 V.  nelle  premesse
          del presente decreto.
           - Per  il  testo  dell'art.  18, comma 2, della legge n.
          47/1985 V.  in nota all'art. 5.