Articolo 6 Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale) 1. Qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti stoccati ed il progetto preliminare * di cui all'articolo 10 dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili secondo i principi della normativa comunitaria, non sia possibile la rimozione dei rifiuti stessi, il Comune o, se l'intervento riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni, la Regione, puo' autorizzare interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, eventualmente prevedendo interventi di ingegneria, naturalistica. 2. Nei siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente possono restare stoccati solo i rifiuti presenti nel sito stesso che costituiscono la fonte inquinante e i. residui originati dal loro trattamento. 3. Ai siti sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente si' applicano le norme tecniche, finanziarie ed amministrative e le garanzie previste ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni per il controllo e la gestione delle discariche dopo la chiusura, fatto, comunque, salvo l'obbligo di procedere agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale qualora si determinino situazioni di inquinamento o di pericolo concreto. ed attuale di inquinamento. 4. Le misure di sicurezza e le limitazioni temporanee o permanenti o le particolari modalita' previste per l'utilizzo dell'area devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nonche' dalla cartografia e dalle norme tecniche di' attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune ed essere comunicati all'Ufficio Tecnico Erariale competente. 5. Gli interventi di messa in sicurezza permanente devono privilegiare, ove possibile, il ricorso a tecnologie di trattamento di rifiuti e di riduzione del volume dei rifiuti stessi al fine di limitare la superficie e il volume complessivi dei sito interessato da tali interventi. 6. E' fatto comunque salvo l'obbligo di procedere alla bonifica ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'area influenzata dalla fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati qualora i valori di concentrazione nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risultino superiori ai valori di concentrazione limite accettabili 'di cui all'articolo 3, comma I.
Note all'art. 6: -Per il titolo del D.Lgs. n. 22/1997 V. nelle premesse del presente decreto. - Per il testo dell'art. 18, comma 2, della legge n. 47/1985 V. in nota all'art. 5.