Articolo 8
                             (Ordinanze)

  1.   Qualora   i   soggetti   e   gli  organi  pubblici  accertino,
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali una situazione di
pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di
inquinamento  sono  superiori  ai  valori  di  concentrazione  limite
accettabili  di  cui  all'Allegato  1  ne  danno  comunicazione  alla
Regione, alla Provincia ed al Comune.
  2.  Il  Comune,  ricevuta  la  comunicazione di cui al comma 1, con
propria   ordinanza  diffida  il  responsabile  dell'inquinamento  ad
adottare i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di
bonifica e ripristino ambientale ai sensi dei presente regolamento.
  3.  L'ordinanza  di  cui al comma 2 e' comunque notificata anche al
proprietario  del  sito  ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17,
commi  10  e  11,  del  decreto  legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
successive modifiche ed integrazioni.
  4.   Il   responsabile   dell'inquinamento   deve  provvedere  agli
adempimenti  di cui all'articolo 7, comma 2, entro le quarantotto ore
successive   alla   notifica   dell'ordinanza.   Se  il  responsabile
dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda
il  proprietario del sito inquinato ne' altro soggetto interessato, i
necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e
ripristino  ambientale  o  di  messa  in  sicurezza  permanente  sono
adottati  dalla  Regione  o  dal  Comune  ai  sensi e per gli effetti
dell'articolo 17, commi 9, 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22.
 
          Nota agli articoli 8 e 9:
           -Il testo dell'art. 17 del citato D.L.gs. n. 22/1997, e'
          riportato nelle note alle premesse.