Articolo 9
            (interventi ad iniziativa degli interessati)

  1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al di fuori dei
casi  di  cui  agli  articoli  7  e  8,  intenda  attivare di propria
iniziativa  le  procedure  per  gli  interventi di messa in sicurezza
d'emergenza,  di  bonifica  e  di  ripristino  ambientale,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  13  bis dei decreto legislativo 5 febbraio
1997,  n. 22, e del presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla
Regione,  alla  Provincia ed al 'Comune la situazione di inquinamento
rilevata  nonche'  gli  eventuali  interventi  di  messa in sicurezza
d'emergenza  necessari  per  assicurare  la  tutela  della  salute  e
dell'ambiente adottati e in fase di esecuzione. La comunicazione deve
essere  accompagnata  da  idonea  documentazione  tecnica dalla quale
devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.
  2.  Entro  trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
ai comma 1, il Comune o, se l'inquinamento interessa il territorio di
piu' comuni la Regione verifica l'efficacia degli interventi di messa
in  sicurezza  d'emergenza  adottati  e  puo' fissare prescrizioni ed
interventi  integrativi,  con  particolare riferimento alle misure di
monitoraggio  da  attuare per accettare le condizioni di inquinamento
ed  ai  controlli  da  effettuare  per  verificare  l'efficacia degli
interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante.
  3.  Qualora il proprietario o altro soggetto interessato proceda ai
sensi  dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del  presente  decreto, la decorrenza dell'obbligo di bonifica verra'
definita  dalla  regione  territorialmente  competente  in  base alla
pericolosita'  del sito determinata con i criteri di cui all'articolo
14,  comma  3,  nell'ambito  del  Piano regionale o di suoi eventuali
stralci,   salva  in  ogni  caso  la.  facolta'  dell'interessato  di
procedere  agli  interventi di bonifica e ripristino ambientale prima
del suddetto termine.
  4.  Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale
bonifica  di  una pluralita' di siti che interessano il territorio di
piu' regioni o vi siano piu' soggetti interessati alla bonifica di un
medesimo  sito  di  rilevanza  nazionale,  i  tempi e le modalita' di
intervento  possono  essere  definiti,  rispettivamente, con apposito
accordo  di  programma  stipulato,  entro  dodici  mesi dalla data di
entrata  in  vigore'  del  presente  decreto,  con  tutte  le regioni
interessate  o  con  il  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con i
Ministri   della   sanita'   e   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato, d'intesa con le regioni interessate.
  5.  Nel caso in cui l'interessato debba provvedere alla contestuale
bonifica   di  una  pluralita'  di  siti  che  interessano  tutto  il
territorio  nazionale,  i' tempi e le modalita' di intervento possono
essere  definiti  con  apposito accordo di programma stipulato, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
il  Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri della sanita' e
dell'industria  del  commercio  e  dell'artigianato,  d'intesa con la
Conferenza Stato regioni.
  6. La disposizione di cui al comma 3 non si applica alle situazioni
di  inquinamento  o  di  pericolo concreto ed attuale di inquinamento
determinate  da  eventi,  anche  accidentali,  verificatisi  in  data
successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.
 
          Nota agli articoli 8 e 9:
           -Il testo dell'art. 17 del citato D.L.gs. n. 22/1997, e'
          riportato nelle note alle premesse.