(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 103)
                            Articolo 103 
                              Vigilanza 
               (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7) 
   1. Il Ministero, con il concorso delle regioni,  vigila  affinche'
siano rispettati i diritti di uso e godimento che il  pubblico  abbia
acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.