(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 107)
                              Art. 107 
                    Accesso agli archivi di Stato 
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409,
art. 21; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 
                          854; artt. 1 e 6) 
 
   1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono  liberamente
consultabili,  ad  eccezione  di  quelli  dichiarati   di   carattere
riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica  estera  o
interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta  anni  dopo
la loro data, e di quelli riservati relativi a  situazioni  puramente
private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I  documenti
dei processi penali sono consultabili  settanta  anni  dopo  la  data
della conclusione del procedimento. 
   2. Il Ministero dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministero,  puo'
permettere, per motivi di studio, la consultazione  di  documenti  di
carattere riservato anche prima della scadenza dei  termini  previsti
nel  comma  1.  Ai  fini  di  tale   autorizzazione,   il   Ministero
dell'interno ha facolta'  di  avvalersi  del  parere  del  competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i  beni  culturali  e
ambientali, in relazione al valore  storico-culturale  dei  documenti
riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione. 
   3. I documenti di proprieta' dei privati, e da  questi  depositati
negli archivi di Stato o agli archivi medesimi  donati  o  venduti  o
lasciati in eredita' o  legato,  sono  assoggettati  alla  disciplina
stabilita dai commi 1 e 2. 
   4. I depositanti e coloro che  donano  o  vendono  o  lasciano  in
eredita' o legato documenti agli archivi di  Stato  possono  tuttavia
porre la condizione della non consultabilita' di tutti o di parte dei
documenti  dell'ultimo  settantennio.  Tale  limitazione,  come  pure
quella generale stabilita dal comma 1, non  opera  nei  riguardi  dei
depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra  persona
da  essi  designata.  La  limitazione  e'  altresi'  inoperante   nei
confronti degli  aventi  causa  dei  depositanti,  dei  donanti,  dei
venditori,  quando  si  tratti  di  documenti   concernenti   oggetti
patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.