Articolo 108 Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6) 1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici. 2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, e' disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Nota all'art. 108: - Per quanto concerne la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 7.