(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 108)
                            Articolo 108 
          Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici 
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.  1409,
art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 
                          854; artt. 1 e 6) 
   1. Le disposizioni dell'articolo 107  si  applicano  agli  archivi
storici degli enti pubblici. 
   2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto  1990,  n.  241,  in
materia di accesso  agli  atti  della  pubblica  amministrazione,  e'
disciplinata con regolamento la consultazione a scopi  storici  degli
archivi correnti e di deposito delle amministrazioni  dello  Stato  e
degli enti pubblici. 
 
          Nota all'art. 108: 
             - Per quanto concerne la legge 7 agosto 1990, n. 241, si
          veda in nota all'art. 7.