(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 11)
                             Articolo 11 
  Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali 
   1. Restano ferme: 
   a) le competenze attribuite in tutte le  materie  disciplinate  da
questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed  alle  province
autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle  relative
norme di attuazione; 
   b) le funzioni attribuite alle regioni  a  statuto  ordinario  dal
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; 
   c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti
locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
 
          Note all'art. 11: 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 14  gennaio
          1972, n. 3, concernente il "Trasferimento  alle  regioni  a
          statuto ordinario delle funzioni amministrative statali  in
          materia di assistenza scolastica e di musei  e  biblioteche
          di enti locali e dei relativi personali", e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del  19
          gennaio 1972. 
             - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  recante
          "Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del  21
          aprile 1998.