Articolo 11 Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali 1. Restano ferme: a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione; b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3; c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il "Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1972. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998.