(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 110)
                            Articolo 110 
                    Declaratoria di riservatezza 
(Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  1975,  n.  854,
                            artt. 3 e 4) 
   1. L'accertamento dell'esistenza e della  natura  degli  atti  non
liberamente consultabili a norma degli articoli 107,  108  e  109  e'
effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.