Articolo 110 Declaratoria di riservatezza (Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 3 e 4) 1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.