(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 112)
                            Articolo 112 
          Servizi di assistenza culturale e di ospitalita' 
(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni
nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge  23
febbraio 1995, n. 41, convertito con  modificazioni  nella  legge  22
marzo 1995, n. 85,  art.  47-quater;  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60;  decreto  ministeriale
               24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1) 
   1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma  1,  possono  essere
istituiti servizi di assistenza culturale e  di  ospitalita'  per  il
pubblico. 
   2. I servizi riguardano in particolare: 
    a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi  e
i  sussidi  catalografici,  audiovisivi  e  informatici,  ogni  altro
materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali; 
    b) i servizi riguardanti  beni  librari  e  archivistici  per  la
fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario; 
    c)  la  gestione  di  raccolte  discografiche,  di  diapoteche  e
biblioteche museali; 
    d) la gestione dei punti vendita  e  l'utilizzazione  commerciale
delle riproduzioni dei beni; 
    e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di  assistenza  e
di intrattenimento per l'infanzia,  i  servizi  di  informazione,  di
guida e assistenza didattica, i centri di incontro; 
    f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba; 
    g) l'organizzazione di  mostre  e  manifestazioni  culturali,  di
iniziative promozionali.