Articolo 121 Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. E' punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma l. 2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 3 e' punita a norma dell'articolo 129.