(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 123)
                            Articolo 123 
                        Esportazione illecita 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito  dalla  legge
           30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4) 
   1. Chiunque trasferisce all'estero cose  di  interesse  artistico,
storico,   archeologico,   demo-etno-antropologico,    bibliografico,
documentale o archivistico, nonche' quelle indicate  all'articolo  3,
comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera  circolazione
o licenza di esportazione, e' punito  con  la  reclusione  da  uno  a
quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. 
   2. La pena prevista  al  comma  1  si  applica  nei  confronti  di
chiunque non fa rientrate nel territorio nazionale, alla scadenza del
termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita  o
l'esportazione temporanee. 
   3. Il giudice dispone la confisca delle  cose,  salvo  che  queste
appartengano a persona estranea al reato. La  confisca  ha  luogo  in
conformita' delle norme  della  legge  doganale  relative  alle  cose
oggetto di contrabbando. 
   4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a  norma
dell'articolo 30 del codice penale. 
 
          Nota all'art. 123: 
             - L:art. 30  del  codice  penale,  approvato  con  regio
          decreto  19  ottobre  1930,   n.   1398,   pubblicato   nel
          supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
          ottobre 1930, dispone: 
             "Art. 30 (interdizione da una professione o da un'arte).
          - L'interdizione da una professione o da un'arte  priva  il
          condannato   della   capacita'   di   esercitare,   durante
          l'interdizione, una  professione,  arte,  industria,  o  un
          commercio o mestiere, per cui  e'  richiesto  uno  speciale
          permesso o  una  speciale  abilitazione,  autorizzazione  o
          licenza dell'autorita', e importa la decadenza dal permesso
          o dall'abilitazione, o licenza anzidetti. 
             L'interdizione da una professione o da un'arte non  puo'
          avere una durata inferiore a un mese, ne superiore a cinque
          anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge".