(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 124)
                            Articolo 124 
           Violazioni in materia di ricerche archeologiche 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1
                     mano 1975, n. 44, art. 20) 
   1. E' punito con l'arresto fino ad un anno  e  l'ammenda  da  lire
600.000 a lire 6.000.000: 
    a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per
il ritrovamento di beni indicati all'articolo  2  senza  concessione,
ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; 
    b)  chiunque,  essendovi  tenuto,  non   denuncia   nel   termine
prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo  2
rinvenuti  fortuitamente  o  non  provvede  alla  loro  conservazione
temporanea.