Articolo 124 Violazioni in materia di ricerche archeologiche (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 mano 1975, n. 44, art. 20) 1. E' punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000: a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione; b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.