(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 125)
                            Articolo 125 
 Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8
                   ottobre 1997, n. 352, art. 13) 
   1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo
2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 e' punito  con  la
reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila  a  un
milione. 
   2. La pena e' della reclusione da uno a sei anni e della multa  da
lire duecentomila a due milioni se il fatto e' commesso da chi  abbia
ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.