Articolo 13 Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71) 1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778. 2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1. 3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.
Note all'art. 13: - La legge 20 giugno 1909, n. 364 "che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilita' delle antichita' e belle arti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 1909. - La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante "Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 24 giugno 1922. - Gli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la "Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono: "Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in fama amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo. Art. 3. - Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato l'interesse particolarmente importante, e' conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. Chiunque abbia interesse puo' prendere visione. Art. 5. - Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti puo' procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale". - L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 31 ottobre 1963, dispone: "Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse storico). - E' compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati. Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi".