(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 13)
                             Articolo 13 
   Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente 
               (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71) 
1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede 
alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni  immobili
indicati nell'articolo 2 per i quali  non  siano  state  rinnovate  e
trascritte le notifiche  precedentemente  effettuate  a  norma  delle
leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778. 
   2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide,  agli
effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del  termine  prescritto
dallo stesso comma 1. 
   3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della
legge 1 giugno 1939, n. 1089 e  le  dichiarazioni  adottate  a  norma
dell'articolo 36 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia. 
 
          Note all'art. 13: 
             - La legge 20 giugno 1909,  n.  364  "che  stabilisce  e
          fissa norme per l'inalienabilita' delle antichita' e  belle
          arti", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28
          giugno 1909. 
             -  La  legge   11   giugno   1922,   n.   778,   recante
          "Provvedimenti per la  tutela  delle  bellezze  naturali  e
          degli  immobili  di  particolare  interesse  storico",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148  del  24  giugno
          1922. 
             - Gli articoli 2, 3 e 5 della legge 1  giugno  1939,  n.
          1089,  concernente  la  "Tutela  delle   cose   d'interesse
          artistico e storico", pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono: 
             "Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente  legge
          le cose immobili che, a causa del loro riferimento  con  la
          storia politica, militare, della letteratura,  dell'arte  e
          della  cultura  in  genere,  siano  state  riconosciute  di
          interesse particolarmente importante e  come  tali  abbiano
          formato oggetto di notificazione, in  fama  amministrativa,
          del Ministero per la educazione nazionale. 
             La notifica, su richiesta del  Ministro,  e'  trascritta
          nei registri  delle  Conservatorie  delle  ipoteche  ed  ha
          efficacia nei confronti di  ogni  successivo  proprietario,
          possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo. 
             Art.  3.  -  Il  Ministro  per  l'educazione   nazionale
          notifica in forma amministrativa  ai  privati  proprietari,
          possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate
          all'art.  1  che   siano   di   interesse   particolarmente
          importante. 
             Trattandosi di immobili per natura o di  pertinenze,  si
          applicano le norme di cui al  secondo  comma  dell'articolo
          precedente. 
             L'elenco delle cose mobili, delle quali si e' notificato
          l'interesse  particolarmente  importante,   e'   conservato
          presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello
          stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. 
             Chiunque abbia interesse puo' prendere visione. 
             Art.  5.  -  Il  Ministro  per  l'educazione  nazionale,
          sentito il  Consiglio  nazionale  della  educazione,  delle
          scienze e delle arti puo'  procedere  alla  notifica  delle
          collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama  e
          particolari  caratteristiche  ambientali,  rivestono   come
          complesso un eccezionale interesse artistico o storico. 
             Le collezioni e le serie  notificate  non  possono,  per
          qualsiasi titolo essere  smembrate  senza  l'autorizzazione
          del Ministro per l'educazione nazionale". 
             - L'art. 36 del decreto del Presidente della  Repubblica
          30  settembre  1963,  n.  1409,  recante  "Norme   relative
          all'ordinamento ed al personale degli  Archivi  di  Stato",
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  31  ottobre
          1963, dispone: 
             "Art. 36 (Dichiarazione di notevole interesse  storico).
          - E' compito dei  sovrintendenti  archivistici  dichiarare,
          con  provvedimento  motivato   da   notificare   in   forma
          amministrativa, il notevole interesse storico di archivi  o
          di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o
          detentori, a qualsiasi titolo, i privati. 
             Contro i  provvedimenti  dei  sovrintendenti  i  privati
          possono ricorrere,  nel  termine  di  sessanta  giorni,  al
          Ministro per l'interno che  decide,  udita  la  giunta  del
          Consiglio superiore degli archivi".