Articolo 133 Violazioni in materia di affissione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13) 1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimita' di essi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000. 2. Il responsabile della violazione e' inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicita', nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. 3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nota all'art. 133: - Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.