(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 133)
                            Articolo 133 
                 Violazioni in materia di affissione 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile
                1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13) 
   1. Chiunque, senza  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo  50,
colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicita' sugli edifici
e nei luoghi di interesse storico o artistico, o  in  prossimita'  di
essi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire 250.000 a lire 5.000.000. 
   2.  Il  responsabile  della  violazione  e'  inoltre  tenuto  alla
rimozione  dei  mezzi  di  pubblicita',  nel  termine  assegnato  dal
soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede
all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. 
   3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione  prescritta
dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo
le strade site nell'ambito e in prossimita' di edifici o di luoghi di
interesse storico e artistico,  si  applicano  le  sanzioni  previste
dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
          Nota all'art. 133: 
             - Per il testo dell'art. 23 del decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.