Articolo 134 Perdita di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4) 1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia piu' rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa. 2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma. 3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non e' accettata dall'obbligato, la somma stessa e' determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato. 4. La determinazione della commissione e' impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquita'.