(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 134)
                            Articolo 134 
                      Perdita di beni culturali 
       (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4) 
   1. Se, per  effetto  della  violazione  degli  obblighi  stabiliti
dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione  I  del  Capo
III e della sezione I del Capo IV, il bene  culturale  non  sia  piu'
rintracciabile  o  risulti  uscito  dal  territorio   nazionale,   il
trasgressore e' tenuto a corrispondere allo Stato una somma  pari  al
valore della cosa. 
   2. Se il fatto e' imputabile a piu' persone queste sono tenute  in
solido al pagamento della somma. 
   3. Se la determinazione della somma fatta  dal  Ministero  non  e'
accettata dall'obbligato, la  somma  stessa  e'  determinata  da  una
commissione composta di tre membri da nominarsi  uno  dal  Ministero,
uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le  spese
relative sono anticipate dall'obbligato. 
   4. La determinazione della commissione e' impugnabile in  caso  di
errore o di manifesta iniquita'.