Articolo 136 Omessa esibizione di documenti per l'esportazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23) 1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.