(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 136)
                            Articolo 136 
          Omessa esibizione di documenti per l'esportazione 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge
                   30 marzo 1998, n. 88, art. 23) 
   1. Fuori dei casi di concorso nel delitto  previsto  dall'articolo
123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni  indicati  nella
stessa  disposizione  non  accompagnati  dall'attestato   di   libera
circolazione o  dalla  licenza  di  esportazione  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000  a
lire 900.000.