Articolo 139 Beni soggetti a tutela (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1) 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; a) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.