(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 139)
                            Articolo 139 
                       Beni soggetti a tutela 
               (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1) 
   1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del
loro notevole interesse pubblico: 
    a) le cose immobili che  hanno  cospicui  caratteri  di  bellezza
naturale o di singolarita' geologica; 
    b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati  a  norma  delle
disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non  comune
bellezza; 
    c) i complessi di cose immobili che compongono un  caratteristico
aspetto avente valore estetico e tradizionale; 
    a) le bellezze panoramiche considerate come quadri e  cosi'  pure
quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali
si goda lo spettacolo di quelle bellezze.