(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 14)
                             Articolo 14 
                     Raccolte ex-fidecommissarie 
               (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72) 
1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche 
ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge
8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23  novembre  1891,  n.  653  e
legge 7 febbraio 1892, n. 31. 
 
          Note all'art. 14: 
             - La legge 28 giugno 1871,  n.  286  "che  estende  alla
          provincia di Roma gli articoli 24 e 25  delle  disposizioni
          transitorie  per  l'attuazione  del  codice   civile",   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174  del  28  giugno
          1871. 
             - La legge 8 luglio 1883, n. 1461 "che provvede  per  la
          conservazione  delle   gallerie,   biblioteche   ed   altre
          collezioni d'arte e di  antichita'",  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 1883. 
             - Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 "che approva
          il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge  28
          giugno 1871, n. 286 (serie 2a) e della legge 8 luglio 1883,
          n. 1461 (serie 3a), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          285 del 5 dicembre 1891. 
             -  La  legge  7   febbraio   1892,   n.   31   "portante
          provvedimenti per le  gallerie,  biblioteche  e  collezioni
          d'arte e  di  antichita'",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1892.