Articolo 141 Approvazione dell'elenco (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. 2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.