(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 141)
                            Articolo 141 
                      Approvazione dell'elenco 
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente  della
      Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2) 
   1. Entro tre  mesi  dalla  pubblicazione  dell'elenco  i  soggetti
interessati possono presentare  osservazioni  alla  Regione,  che  ha
altresi' facolta' di indire un'inchiesta pubblica. 
   2.  La  Regione,  sulla  base  della  proposta   formulata   dalla
commissione, esaminate le  osservazioni  e  tenuto  conto  dell'esito
dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi  le
modifiche ritenute opportune.