(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 146)
                            Articolo 146 
                       Beni tutelati per legge 
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  art.
82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge  27  giugno  1985,  n.
312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.  431,
                         artt. 1 e 1-quater) 
   1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo  in
ragione del loro interesse paesaggistico: 
    a) i territori costieri compresi in una fascia della  profondita'
di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul
mare; 
    b) i territori contermini ai laghi compresi in una  fascia  della
profondita' di 300  metri  dalla  linea  di  battigia,  anche  per  i
territori elevati sui laghi; 
    c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli  elenchi
previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque  ed
impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,  n.
1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150
metri ciascuna; 
    d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del
mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare  per  la
catena appenninica e per le isole; 
    e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
    f) i parchi  e  le  riserve  nazionali  o  regionali,  nonche'  i
territori di protezione esterna dei parchi; 
    g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche' percorsi
o  danneggiati  dal  fuoco,  e  quelli  sottoposti   a   vincolo   di
rimboschimento; 
    h) le aree assegnate alle universita' agrarie e le  zone  gravate
da usi civici; 
    i) le zone umide incluse nell'elenco  previsto  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; 
    l) i vulcani; 
    m) le zone di interesse archeologico. 
   2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree
che alla data del 6 settembre 1985: 
    a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 
    b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani  pluriennali  di
attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma  del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.  1444  come  zone  diverse  da
quelle indicate alla lettera a) e,  nei  comuni  sprovvisti  di  tali
strumenti,  ricadevano  nei  centri  edificati  perimetrati  a  norma
dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
   3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati
alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti  irrilevanti
ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e
reso  pubblico  dalla   Regione   competente.   Il   Ministero,   con
provvedimento adottato con le procedure previste  dall'articolo  144,
puo' tuttavia confermare  la  rilevanza  paesaggistica  dei  suddetti
beni. 
   4. La disposizione del comma 2 non si  applica  ai  beni  indicati
all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144. 
 
          Note all'art. 146: 
             - Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il
          "Testo unico delle disposizioni  di  legge  sulle  acque  e
          impianti elettrici", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 5 dell'8 gennaio 1934. 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  13  marzo
          1976,  n.  448,  recante  "Esecuzione   della   convenzione
          relativa  alle  zone  umide  d'importanza   internazionale,
          soprattutto come "habitat" degli uccelli acquatici, firmata
          a Ramsar il 2 febbraio 1971", e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976. 
             - Il decreto ministeriale 2  aprile  1968,  1444,  munte
          "Limiti inderogabili di densita' edilizia, di  altezza,  di
          distanza fra i fabbricati  e  rapporti  massimi  tra  spazi
          destinati agli insediamenti  residenziali  e  produttivi  e
          spazi pubblici o riservati alle  attivita'  collettive,  al
          verde pubblico o a parcheggi da  osservare  ai  fini  della
          formazione  dei  nuovi  strumenti   urbanistici   o   della
          revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17  della
          legge 6 agosto 1967, n. 765", e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968. 
             - L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 365, recante
          "Programma  e  coordinamento   dell'edilizia   residenziale
          pubblica; nome sulla espropriazione per pubblica  utilita';
          modifiche ed integrazioni alle leggi  17  agosto  1942,  n.
          1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed
          autorizzazione di spesa  per  interventi  straordinari  nel
          settore    dell'edilizia    residenziale,    agevolata    e
          convenzionata" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  276
          del 30 ottobre 1971, dispone: 
             "Art. 18. - Entro il temine di sei mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, i comuni,  ai  fini
          dell'applicazione del precedente  art.  16  procedono  alla
          delimitazione  dei  centri  edificati   con   deliberazione
          adottata dal consiglio comunale. 
             In pendenza  dell'adozione  di  tale  deliberazione,  il
          comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti  del
          procedimento espropriativo in corso,  se  l'area  ricade  o
          meno nei centri edificati. 
             Il centro edificato e' delimitato, per ciascun centro  o
          nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende  tutte
          le aree edificate con continuita' ed i lotti interclusi. 
             Non possono essere compresi  nel  perimetro  dei  centri
          edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne,  anche
          se interessate dal processo di urbanizzazione. 
             Ove decorra inutilmente  il  temine  previsto  al  primo
          comma del presente articolo, alla delimitazione dei  centri
          edificati provvede la regione".