Articolo 15 Vigilanza e cooperazione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni. 2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni. 3. Il Ministero e le regioni cooperano altresi' all'impostazione e alla definizione delle modalita' d'attuazione, anche in collaborazione con le universita', di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.