(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 15)
                             Articolo 15 
                      Vigilanza e cooperazione 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della 
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 
   1. La vigilanza sui beni culturali compete  al  Ministero  e,  per
quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni  amministrative,
anche alle regioni. 
   2. Il Ministero esercita la vigilanza anche  con  la  cooperazione
delle regioni. 
   3. Il Ministero e le regioni cooperano altresi' all'impostazione e
alla   definizione   delle   modalita'   d'attuazione,    anche    in
collaborazione con le universita', di  programmi  concernenti  studi,
ricerche  ed  iniziative  scientifiche  in  tema  di   catalogazione,
inventariazione e restauro.