(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 153)
                            Articolo 153 
                 Inibizione o sospensione dei lavori 
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto  del  Presidente
  della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4) 
   1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale  negli
elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica  prescritta
dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facolta' di: 
    a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque
capaci di pregiudicare il bene; 
    b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista
alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati. 
   2.  Il  provvedimento  di  inibizione  o  sospensione  dei  lavori
incidenti su di  un  bene  non  ancora  dichiarato  e  notificato  di
notevole interesse pubblico si intende revocato se entro  il  termine
di novanta giorni  non  sia  stata  comunicata  agli  interessati  la
deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o
la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144. 
   3. Il provvedimento cautelare nonche' gli atti successivi indicati
al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.