Articolo 155 Interventi soggetti a particolari prescrizioni (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11) 1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle localita' indicate alle lettere c) e d) dell'articolo 139, ovvero in prossimita' delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la Regione ha facolta' di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilita' economica delle opere gia' realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo. 2. La medesima facolta' spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.