(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 155)
                            Articolo 155 
           Interventi soggetti a particolari prescrizioni 
              (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11) 
   1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di  condotte
per impianti industriali e di palificazione nell'ambito  e  in  vista
delle localita' indicate alle lettere  c)  e  d)  dell'articolo  139,
ovvero in prossimita' delle cose indicate alle lettere a) e b)  dello
stesso articolo, la Regione ha facolta' di prescrivere  le  distanze,
le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le  quali,
tenendo  in  debito  conto  l'utilita'  economica  delle  opere  gia'
realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da  questo
Titolo. 
   2. La medesima facolta' spetta al Ministero che la esercita previa
consultazione della Regione.