(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 19)
                             Articolo 19 
                Beni culturali di interesse religioso 
               (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8) 
1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso 
appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di  competenza,  le
regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto,  d'accordo
con le rispettive autorita'. 
   2. Si osservano, altresi', le disposizioni stabilite dalle  intese
concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di  modificazione  del
Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate
sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8,  comma
3, della Costituzione, con le  confessioni  religiose  diverse  dalla
cattolica. 
 
          Note all'art. 19: 
             - L'art. 12 dell'accordo firmato a Roma il  18  febbraio
          1984, che apporta modificazioni al  Concordato  lateranense
          dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa
          sede, ratificato e reso esecutivo con  la  legge  25  marzo
          1985, n. 121, pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 85 del 10 aprile 1985, dispone: 
             "Art. 12. - I. La Santa sede e la  Repubblica  italiana,
          nel  rispettivo  ordine,  collaborano  per  la  tutela  del
          patrimonio storico ed artistico.  Al  fine  di  armonizzare
          l'applicazione della legge  italiana  con  le  esigenze  di
          carattere religioso, gli organi competenti delle due  Parti
          concorderanno opportune disposizioni per  la  salvaguardia,
          la  valorizzazione  e  il  godimento  dei  beni   culturali
          d'interesse religioso appartenenti ad  enti  e  istituzioni
          ecclesiastiche. La conservazione e la  consultazione  degli
          archivi  d'interesse  storico  e  delle   biblioteche   dei
          medesimi enti e istituzioni saranno  favorite  e  agevolate
          sulla base di intese tra  i  competenti  organi  delle  due
          Parti. 
             2.  La  Santa  sede  conserva  la  disponibilita'  delle
          catacombe cristiane esistenti nel suolo  di  Roma  e  nelle
          altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente
          della custodia, della manutenzione e  della  conservazione,
          rinunciando alla disponibilita' delle altre catacombe.  Con
          l'osservanza delle leggi dello  Stato  e  fatti  salvi  gli
          eventuali diritti di terzi, la Santa  sede  puo'  procedere
          agli scavi  occorrenti  ed  al  trasferimento  delle  sacre
          reliquie". 
             - L'art. 8, comma 3, della Costituzione della Repubblica
          italiana,  pubblicata  nella  edizione  straordinaria  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone: 
             "I loro rapporti con lo Stato sono  regolati  per  legge
          sulla base di intese con le relative rappresentanze".