(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 21)
                             Articolo 21 
                      Obblighi di conservazione 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12,
comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409, artt. 38 lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della
     Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a) 
   1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza
l'autorizzazione del Ministero. 
   2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili  con  il
loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio
alla loro conservazione o integrita'. 
   3.  Le  collezioni  non  possono,  per  qualsiasi  titolo,  essere
smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1. 
   4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e
devono essere conservati nella loro organicita'. Il trasferimento  di
complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche
a soggetti  diversi  dal  proprietario,  possessore  o  detentore  e'
subordinato ad autorizzazione del soprintendente. 
   5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici  e  degli
archivi privati di  notevole  interesse  storico  e'  subordinato  ad
autorizzazione del soprintendente archivistico.