(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 25)
                             Articolo 25 
                        Conferenza di servizi 
(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 
81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2,  comma  14;  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3;  legge  7
agosto 1990,  n.  241,  artt.  14,  14-bis,  14-ter,  14-quater  come
modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)
1. Nei procedimenti relativi ad opere  pubbliche  incidenti  su  beni
culturali assoggettati alle disposizioni di  questo  Titolo,  ove  si
ricorra  alla  conferenza   di   servizi,   l'approvazione   prevista
dall'articolo 23 e' rilasciata  in  quella  sede  dal  Ministero  con
dichiarazione  motivata,  acquisita  al  verbale  della   conferenza,
contenente le eventuali prescrizioni al progetto. 
   2.   Qualora    il    Ministero    esprima    motivato    dissenso
l'amministrazione procedente puo'  richiedere,  purche'  non  vi  sia
stata una precedente valutazione di impatto ambientale  negativa,  la
determinazione di conclusione  del  procedimento  al  Presidente  del
Consiglio  del  Ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  del
Ministri. 
   3.  L'amministrazione  che  provvede  all'esecuzione  dei   lavori
informa    il    Ministero    dell'adempimento    delle    condizioni
dell'approvazione.