Articolo 25 Conferenza di servizi (Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17) 1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 e' rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto. 2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio del Ministri, previa deliberazione del Consiglio del Ministri. 3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.