(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 27)
                             Articolo 27 
                      Lavori provvisori urgenti 
               (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19) 
1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori 
provvisori  indispensabili  per  evitare  danni  notevoli   al   bene
tutelato,  purche'  ne  sia   data   immediata   comunicazione   alla
soprintendenza, alla quale  sono  inviati  nel  piu'  breve  tempo  i
progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.