Articolo 27 Lavori provvisori urgenti (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19) 1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purche' ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel piu' breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.