(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 3)
                             Articolo 3 
                Categorie speciali di beni culturali 
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n.  112,
art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832,  art.  4-bis
aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 
               15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A) 
   1.  Indipendentemente  dalla  loro  inclusione   nelle   categorie
elencate all'articolo 2, sono altresi' beni culturali ai  fini  delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano: 
    a)  gli  affreschi,  gli  stemmi,  i  graffiti,  le  lapidi,   le
iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o
non alla pubblica vista; 
    b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52; 
    c)  le  aree  pubbliche,  aventi  valore  archeologico,  storico,
artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53; 
    d) le fotografie e gli esemplari  delle  opere  cinematografiche,
audiovisive  o  sequenze  di  immagini  in   movimento   o   comunque
registrate, nonche' le  documentazioni  di  manifestazioni  sonore  o
verbali comunque registrate,  la  cui  produzione  risalga  ad  oltre
venticinque anni; 
    e) i mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni; 
    f) i beni e gli  strumenti  di  interesse  per  la  storia  della
scienza e della tecnica aventi piu' di cinquanta anni.