(Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali - Art. 33)
                             Articolo 33 
                     Controllo sui beni librari 
(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3,  art.
                       9, comma 1, lettera a) 
   1. I controlli  conservativi  previsti  dalle  disposizioni  della
presente sezione che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma
2,  lettera  c)  sono  esercitati  dalla   Regione   competente   per
territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede  a
norma  dell'art.  9,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. 
 
          Nota all'art. 33; 
             - Per il testo dell'art. 9, comma  3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, si  veda
          in nota all'art. 6.